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I CoCoCo hanno diritto al TFR?

Manuela Pellegrino
Manuela Pellegrino
2025-11-14 08:52:06
Numero di risposte : 31
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I lavoratori Co.Co.Co. hanno diritto all’indennità di disoccupazione. Non ha invece diritto a ferie e permessi. Può richiedere il TFR in caso abbia eseguito prestazioni esclusivamente personali e la prestazione sia stata continuativa e organizzata dal committente anche riguardo i tempi e il luogo di lavoro. La retribuzione minima del contratto Co.Co.Co., ad esempio, non può essere inferiore al compenso minimo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. I contributi sono: per i ⅔ a carico del committente; per ⅓ a carico del collaboratore. Per il 2025, l’aliquota contributiva e di computo per i lavoratori con contratto di collaborazione continuativa, iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, è pari al 33%.
Umberto Galli
Umberto Galli
2025-11-05 23:45:28
Numero di risposte : 26
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Il divieto di conversione dei co.co.co. a termine illegittimi non preclude il riconoscimento del T.F.R. qualora il giudice accerti che, in fatto, il collaboratore ha svolto prestazioni di natura subordinata. Il lavoratore impiegato abusivamente dalla P.A. ha diritto non solo a un’indennità risarcitoria, ma anche alla corresponsione del T.F.R. e alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale per il periodo pregresso. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS contro la sentenza d’appello, affermando, tra l’altro, che il T.F.R. “è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro”. Il diritto al T.F.R. sorge “al momento della cessazione del rapporto di lavoro”, ed è soltanto da tale data che decorre il termine di prescrizione del credito del lavoratore. Il diritto al T.F.R. sorge “per il semplice fatto della percezione di importi, principalmente in denaro, che compensino il valore professionale delle mansioni espletate”. Il TFR compete, infatti, all’interessato “per il fatto stesso di avere ricevuto un compenso corrispondente al valore delle mansioni lavorative svolte, a condizione che tali mansioni siano riconducibili ad un rapporto di natura subordinata ed a prescindere dalla qualificazione formale dello stesso ad opera delle parti contraenti”.

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