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Chi paga la malattia al cococo?

Clodovea Bellini
Clodovea Bellini
2025-11-06 02:18:36
Numero di risposte : 26
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I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’indennità di malattia in caso di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale o di degenza, autorizzata o riconosciuta a proprio carico dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere. L’indennità è a carico dell’Inps per ogni giornata di ricovero e per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, su domanda dell’interessato, purché: sia stata accreditata almeno una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia; il reddito individuale dell’iscritto non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo. L’importo di questa indennità riservata ai co.co.co. si calcola applicando al massimale contributivo dell’anno in cui si presenta l’evento, diviso per 365 giorni, un’aliquota percentuale differenziata a seconda del numero di mensilità di contribuzione. Le aliquote sono: fino a 4 mensilità: 16%; da 5 a 8 mensilità: 24%; da 9 a 12 mensilità: 32%. Oltre a quella per il ricovero ospedaliero, i co.co.co. hanno diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps entro un limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, ad eccezione degli eventi di durata inferiore a quattro giorni. L’indennità viene corrisposta a condizione che: sia stato accreditato almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia; nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo; ci sia un’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Gabriele Rizzo
Gabriele Rizzo
2025-11-06 02:07:42
Numero di risposte : 30
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L'istituto chiarisce che i lavoratori interessati dalle novità in oggetto sono tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata con aliquota contributiva piena quindi: lavoratori a partita IVA non iscritti a Casse private collaboratori coordinati e continuativi amministratori di srl lavoratori occasionali con reddito annuo lordo superiore a 5mila euro. Per avere diritto alle tutele di malattia i collaboratori a partire dal 5 9 2019 devono avere nei 12 mesi precedenti almeno 1 mese di contribuzione accreditato nella Gestione separata. Resta invariato il requisito di reddito per cui nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo fissato dal Ministero per lo stesso anno. Il decreto prevede la misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile.
Eusebio Gallo
Eusebio Gallo
2025-11-05 23:55:15
Numero di risposte : 31
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L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell’anno dell’evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali: 4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero; 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero; 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero. A chi spetta Ai Co.co.co. non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di tre mensilità di contribuzione, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva del 2,00%, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento e  il cui reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge n. 335/95 ed annualmente rivalutato (per il 2024 pari ad € 119.650) Documentazione Modello di domanda INPGI corredato da: certificato di malattia, rilasciato dal medico curante, stampato con  procedura telematica; modulo di domanda Inpgi  compilato in tutte le sue parti; MODULISTICA: Domanda di corresponsione indennità per malattia Durata Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro. Sono garantiti, in ogni caso,  un minimo di 20gg di malattia nell’anno solare ad  esclusione degli eventi di durata inferiore a 3 gg.