:

Chi paga la malattia al cococo?

Ivano Vitale
Ivano Vitale
2025-11-20 23:59:14
Numero di risposte : 21
0
I co.co.co. sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata INPS e sono, altresì, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La contribuzione e il premio INAIL sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente sul quale, però, grava per l'intero l'obbligo del versamento. Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS. In caso di ricovero presso strutture ospedaliere gli stessi hanno diritto ad una indennità di malattia per degenza ospedaliera erogata sempre dall'INPS. I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti a ritenuta di acconto e le ritenute sono versate a cura del committente/sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso. La contribuzione e il premio INAIL sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente. I collaboratori iscritti alla Gestione separata hanno diritto ad un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS. I collaboratori hanno diritto ad una indennità di malattia per degenza ospedaliera erogata dall'INPS. Le indennità di malattia sono a carico dell'INPS.
Ubaldo Ferrara
Ubaldo Ferrara
2025-11-19 10:47:37
Numero di risposte : 25
0
L'indennità di malattia spetta esclusivamente per quei lavoratori che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto. L'Istituto previdenziale, nel ricordare che la prestazione in argomento è rivolta esclusivamente ai soggetti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, precisa che per l'anno in corso l'aliquota contributiva è aumentata fino a raggiungere il 27,72%. Per chi invece è iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria ed abbia un contratto di co.co.pro. si applica l’aliquota del 17%. Lo 0,72% serve per finanziare l’indennità di maternità, l’ANF, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Leggi anche

Quali sono i vantaggi di un contratto di collaborazione CoCoCo?

I lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa lavorano in piena autonomia o Leggi di più

Chi paga i contributi INPS CoCoCo?

Secondo la Suprema Corte, il principio di automaticità non si applica ai collaboratori coordinati e Leggi di più

Clodovea Bellini
Clodovea Bellini
2025-11-06 02:18:36
Numero di risposte : 26
0
I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’indennità di malattia in caso di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale o di degenza, autorizzata o riconosciuta a proprio carico dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere. L’indennità è a carico dell’Inps per ogni giornata di ricovero e per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, su domanda dell’interessato, purché: sia stata accreditata almeno una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia; il reddito individuale dell’iscritto non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo. L’importo di questa indennità riservata ai co.co.co. si calcola applicando al massimale contributivo dell’anno in cui si presenta l’evento, diviso per 365 giorni, un’aliquota percentuale differenziata a seconda del numero di mensilità di contribuzione. Le aliquote sono: fino a 4 mensilità: 16%; da 5 a 8 mensilità: 24%; da 9 a 12 mensilità: 32%. Oltre a quella per il ricovero ospedaliero, i co.co.co. hanno diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps entro un limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, ad eccezione degli eventi di durata inferiore a quattro giorni. L’indennità viene corrisposta a condizione che: sia stato accreditato almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia; nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo; ci sia un’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Gabriele Rizzo
Gabriele Rizzo
2025-11-06 02:07:42
Numero di risposte : 30
0
L'istituto chiarisce che i lavoratori interessati dalle novità in oggetto sono tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata con aliquota contributiva piena quindi: lavoratori a partita IVA non iscritti a Casse private collaboratori coordinati e continuativi amministratori di srl lavoratori occasionali con reddito annuo lordo superiore a 5mila euro. Per avere diritto alle tutele di malattia i collaboratori a partire dal 5 9 2019 devono avere nei 12 mesi precedenti almeno 1 mese di contribuzione accreditato nella Gestione separata. Resta invariato il requisito di reddito per cui nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo fissato dal Ministero per lo stesso anno. Il decreto prevede la misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile.

Leggi anche

I CoCoCo hanno diritto al TFR?

Il divieto di conversione dei co.co.co. a termine illegittimi non preclude il riconoscimento del T.F Leggi di più

Chi ha un contratto co.co.co. deve pagare le tasse?

Sì, se hai già una Partita IVA aperta o se vuoi aprirla mantenendo il tuo contratto co.co.co. puoi f Leggi di più

Eusebio Gallo
Eusebio Gallo
2025-11-05 23:55:15
Numero di risposte : 31
0
L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell’anno dell’evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali: 4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero; 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero; 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero. A chi spetta Ai Co.co.co. non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di tre mensilità di contribuzione, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva del 2,00%, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento e  il cui reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge n. 335/95 ed annualmente rivalutato (per il 2024 pari ad € 119.650) Documentazione Modello di domanda INPGI corredato da: certificato di malattia, rilasciato dal medico curante, stampato con  procedura telematica; modulo di domanda Inpgi  compilato in tutte le sue parti; MODULISTICA: Domanda di corresponsione indennità per malattia Durata Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro. Sono garantiti, in ogni caso,  un minimo di 20gg di malattia nell’anno solare ad  esclusione degli eventi di durata inferiore a 3 gg.