Chi paga la malattia al cococo?
Clodovea Bellini
2025-11-06 02:18:36
Numero di risposte
: 26
I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’indennità di malattia in caso di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale o di degenza, autorizzata o riconosciuta a proprio carico dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
L’indennità è a carico dell’Inps per ogni giornata di ricovero e per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, su domanda dell’interessato, purché: sia stata accreditata almeno una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia; il reddito individuale dell’iscritto non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo.
L’importo di questa indennità riservata ai co.co.co. si calcola applicando al massimale contributivo dell’anno in cui si presenta l’evento, diviso per 365 giorni, un’aliquota percentuale differenziata a seconda del numero di mensilità di contribuzione.
Le aliquote sono: fino a 4 mensilità: 16%; da 5 a 8 mensilità: 24%; da 9 a 12 mensilità: 32%.
Oltre a quella per il ricovero ospedaliero, i co.co.co. hanno diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps entro un limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, ad eccezione degli eventi di durata inferiore a quattro giorni.
L’indennità viene corrisposta a condizione che: sia stato accreditato almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia; nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo; ci sia un’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Gabriele Rizzo
2025-11-06 02:07:42
Numero di risposte
: 30
L'istituto chiarisce che i lavoratori interessati dalle novità in oggetto sono tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata con aliquota contributiva piena quindi: lavoratori a partita IVA non iscritti a Casse private collaboratori coordinati e continuativi amministratori di srl lavoratori occasionali con reddito annuo lordo superiore a 5mila euro.
Per avere diritto alle tutele di malattia i collaboratori a partire dal 5 9 2019 devono avere nei 12 mesi precedenti almeno 1 mese di contribuzione accreditato nella Gestione separata.
Resta invariato il requisito di reddito per cui nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo fissato dal Ministero per lo stesso anno.
Il decreto prevede la misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%.
Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile.
Eusebio Gallo
2025-11-05 23:55:15
Numero di risposte
: 31
L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell’anno dell’evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:
4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.
A chi spetta Ai Co.co.co. non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, titolari di tre mensilità di contribuzione, maggiorata dell’aliquota aggiuntiva del 2,00%, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento e il cui reddito individuale non sia superiore, nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge n. 335/95 ed annualmente rivalutato (per il 2024 pari ad € 119.650)
Documentazione Modello di domanda INPGI corredato da: certificato di malattia, rilasciato dal medico curante, stampato con procedura telematica;
modulo di domanda Inpgi compilato in tutte le sue parti;
MODULISTICA: Domanda di corresponsione indennità per malattia
Durata Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro.
Sono garantiti, in ogni caso, un minimo di 20gg di malattia nell’anno solare ad esclusione degli eventi di durata inferiore a 3 gg.