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Chi ha una casa in comodato d'uso può affittare?

Alessandro Sanna
Alessandro Sanna
2025-07-23 20:43:38
Numero di risposte : 22
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L’art. 1804 c.c. elenca i doveri che è tenuto a compiere il beneficiario di un immobile concesso in comodato d’uso, ossia il comodatario: deve custodirlo e conservarlo “con la diligenza del buon padre di famiglia” fino al momento della restituzione, può servirsene solo ed esclusivamente per l’uso previsto dal contratto e “non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante”. Ciò vuol dire che è possibile affittare a terzi un immobile concesso in comodato d’uso soltanto se il comodante ha dato il suo consenso: in caso contrario, egli è autorizzato a chiedere al comodatario non solo l’immediata restituzione dell’immobile, ma anche un eventuale risarcimento danni. Il conduttore - o inquilino - di un immobile è autorizzato a subaffittarlo solo parzialmente e solo se nel contratto di locazione dell’immobile non è presente un espresso divieto di sublocazione: in tal caso sarà tenuto esclusivamente a comunicare al locatore il nominativo del subconduttore. Il proprietario di un immobile può concederlo in comodato d’uso in qualunque momento, per la durata e nelle modalità concordate con il comodatario. E come precedentemente anticipato, se l’immobile è in affitto anche il conduttore ha la possibilità di diventare comodante nei confronti di terzi per l’immobile stesso. È però necessario che: il locatore ne venga preventivamente informato, se il contratto di locazione non vieta espressamente la concessione in comodato d’uso; il locatore dia espressamente il suo consenso, se sul contratto di locazione è vietata la concessione in comodato d’uso.
Isabel Marino
Isabel Marino
2025-07-19 04:59:57
Numero di risposte : 22
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Il comodatario, ossia colui che ha ricevuto il bene in comodato, ha il compito di custodirlo e conservarlo, utilizzandolo esclusivamente per gli scopi stabiliti nel contratto. In generale, non può concedere l’uso dell’immobile a terzi senza l’esplicita autorizzazione del proprietario. Tuttavia, se il contratto di comodato non vieta espressamente il subaffitto e il proprietario acconsente, il comodatario può affittare l’immobile ad altri. Questa situazione, seppur legale, può comportare implicazioni fiscali importanti. Il comodatario può eventualmente affittare l’immobile se espressamente consentito dal proprietario.
Marina Pellegrino
Marina Pellegrino
2025-07-08 18:02:59
Numero di risposte : 17
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Come anticipato, la legge non prevede alcun divieto specifico, dunque è possibile affittare l’immobile ricevuto con un contratto di comodato d’uso gratuito. Il comodatario può quindi definire personalmente il contratto di locazione e incassare i canoni pattuiti, ma solo a patto che il comodante non l’abbia vietato. In assenza di questo divieto è legale affittare l’immobile, ma è comunque necessario ottenere il consenso del legittimo proprietario. Secondo la legge, il comodante può esercitare il recesso dal contratto quando il comodatario non rispetta gli obblighi di cura e custodia del bene, lo utilizza per uno scopo diverso da quello pattuito o ne cede a terzi il godimento senza consenso. In queste ipotesi, il comodante può perfino recedere dal contratto con effetto immediato, dunque è fondamentale che qualsiasi uso diverso da quello specificatamente concordato sia approvato dal proprietario. Nulla vieta, invece, al proprietario di un’immobile di cederlo in comodato d’uso gratuito a una persona e di affittarlo a un’altra. Ovviamente, a entrambi i soggetti deve essere resa nota la presenza dell’altro e l’immobile deve essere idoneo al numero di soggetti che lo impiegheranno. Banalmente, si crea una situazione in cui sono coinquilini o professionisti che condividono uno studio, per i quali è ininfluente conoscere la posizione contrattuale dell’altro. La stragrande maggioranza dei contratti di comodato d’uso gratuito che riguardano beni immobiliari prevedono clausole specifiche che vietano al comodatario di dare in locazione l’immobile e di cambiarne la destinazione d’uso.