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Chi paga le utenze in caso di comodato d'uso gratuito?

Irene Sartori
Irene Sartori
2025-07-28 06:49:09
Numero di risposte : 9
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Secondo l’articolo 1808 del c.c. il comodatario è tenuto al pagamento delle spese ordinarie, ma può chiedere di essere rimborsato per quelle straordinarie, solo se “necessarie e urgenti”. Il comodatario è infatti titolare di un diritto di godimento e non di un diritto di proprietà, quindi non è tenuto al pagamento della imposta municipale unica. Il comodatario è invece tenuto al pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Per quanto riguarda l’IMU è il proprietario del bene che dovrà pagare.
Assunta Lombardi
Assunta Lombardi
2025-07-21 07:00:15
Numero di risposte : 14
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Il comodatario si farà carico delle utenze e degli eventuali oneri condominiali per il periodo in cui utilizzerà il bene. Il comodatario potrà chiedere il rimborso delle spese al comodante, qualora questi abbia sostenuto dei costi, in via straordinaria, per conservare il bene. Queste spese dovranno, però, essere caratterizzate dall’essere necessarie ed urgenti. Il comodante, a sua volta, potrà essere tenuto al risarcimento dei danni al comodatario, qualora i danni siano stati causati da vizi del bene oggetto di comodato. Il comodato è essenzialmente gratuito. Può, comunque, essere previsto tra le parti che il comodatario debba corrispondere un corrispettivo, che dovrà, però, essere un mero rimborso spese, un contributo simbolico e non dovrà mai configurare un corrispettivo per l’utilizzo della bene.
Adriano Ferrari
Adriano Ferrari
2025-07-08 21:53:21
Numero di risposte : 19
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La regola generale lascia le parti libere di concordare quali oneri ricadano sul comodatario e quali no. Quindi, la prima cosa da fare è consultare il contratto e verificare quale sia stato il regime prescelto dalle parti. Il problema si verifica solo quando il contratto non stabilisce chi paga le utenze per un comodato d’uso. In tal caso, bisogna rifarsi a quanto prescrive la legge. Secondo la Cassazione è altresì possibile, nel comodato, prevedere un modesto onere economico a carico del comodatario. Non deve trattarsi di una vera e propria controprestazione, di un prezzo: diversamente, si tratterebbe di un affitto. Deve allora essere una sorta di “rimborso spese” o di indennizzo. Se le utenze sono intestate al comodante, ben è possibile che questi imponga al comodatario il rimborso delle spese ad esse collegate per i relativi consumi. Se invece le utenze sono intestate al comodatario, non c’è dubbio che sia questi l’unico soggetto tenuto a pagarle in quanto soggetto obbligato con la società fornitrice. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa salvo per quelle straordinarie se necessarie e urgenti. Ne consegue anche che il comodante può chiedere al comodatario il rimborso delle spese ordinarie volte a garantire l’utilizzo dell’immobile tra cui appunto i costi delle utenze e le spese condominiali relative alla gestione ordinaria dell’immobile. Ne deriva in sintesi che, salvo diversa previsione nel contratto, il costo delle utenze, siano esse intestate al comodante o al comodatario, gravano sempre su quest’ultimo.
Dino Sorrentino
Dino Sorrentino
2025-07-08 21:35:19
Numero di risposte : 21
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Le spese ordinarie sono a carico del comodatario. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti. Dunque il “comodatario”, deve sostenere le spese ordinarie, come le utenze, per l’uso della cosa e lo fa nel suo esclusivo interesse, vale a dire per servirsi della cosa stessa. Per cui se nel contratto sono poste a carico del “comodante” le spese di erogazione domestica, quest’ultimo avrà il diritto di richiederne il rimborso al “comodatario”. Nel caso siano invece poste in capo al “comodatario” non si pone alcun problemi perché è lui deve provvedere al pagamento. Infine nel caso in cui , non fosse espressamente riportato in fase contrattuale saranno comunque a carico del “ comodatario”. Il “comodatario” non potrà inoltre cederlo a terzi, sia in comodato d’uso o in locazione e dovrà sostenere tutte le spese derivanti dall’uso dell’immobile. Con specifico riferimento a quelle ordinarie come utenze, le spese condominiali e tasse di pertinenza abitativa. Il “comodatario” che non abbia provveduto né alle volture, né al pagamento dovrà rimborsare interamente gli importi pretesi dalle compagnie al “comodante”.