:

Quando un fallito può aprire partita IVA?

Simona Benedetti
Simona Benedetti
2025-11-08 18:16:14
Numero di risposte : 29
0
Il fallito può avviare una nuova impresa commerciale durante il fallimento, purché per far ciò non sottragga beni o liquidità già acquisiti alla procedura fallimentare. La legge consente all’imprenditore fallito di svolgere un’attività lavorativa durante il fallimento. Il fallito che voglia avviare una nuova impresa senza intaccare le garanzie dei creditori fallimentari, dovrà utilizzare forme di finanziamento alternative. Tutte le restrizioni, patrimoniali e personali, cessano automaticamente al termine della procedura fallimentare, con la pronuncia del decreto di chiusura del fallimento e senza ulteriori oneri per l’imprenditore. Nel 2006, la riforma della legge fallimentare ha cancellato la necessità, per il fallito, di ottenere dal Giudice un provvedimento che lo “riabilitasse” dalle incapacità di natura personale.
Claudio Caruso
Claudio Caruso
2025-11-08 16:14:07
Numero di risposte : 20
0
Un fallito può aprire partita IVA in corso di procedura fallimentare, ma nulla dice la normativa fiscale in merito alle modalità di controllo di tale attività. Non essendo possibile aprire una seconda partita IVA in capo al medesimo soggetto, si deve seguire le disposizioni dell'art. 36 del D.P.R. 633/72, che prevede l'applicazione unitaria e cumulativa dell'imposta per tutte le attività. Il fallito esercita le opzioni ed effettua le comunicazioni di cui al citato art. 36 del D.P.R. 633/72. Il Curatore esercita le opzioni ed effettua le comunicazioni di cui al citato art. 36 del D.P.R. 633/72. Il fallito e il Curatore devono tenere due contabilità separate. Il fallito e il Curatore devono effettuare due liquidazioni IVA separate. Il Curatore deve sommare algebricamente l'IVA a credito e/o a debito delle due liquidazioni periodiche. Il Curatore deve predisporre e presentare la dichiarazione annuale. Qualora l'attività con rilevanza IVA svolta dal Curatore termini prima della chiusura del fallimento, il Curatore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate che delle due attività "parallele" ne sopravvive solo una.