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Quando un fallito ritorna in bonis?

Radames Sorrentino
Radames Sorrentino
2025-12-13 13:07:16
Numero di risposte : 29
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Quando un'azienda è in difficoltà economiche, può ricorrere agli Accordi in Bonis per evitare il fallimento e ripristinare la sua situazione finanziaria. Gli Accordi in Bonis sono degli accordi negoziati tra un'azienda e i suoi creditori. Il piano di ristrutturazione del debito prevede di solito una riduzione del debito complessivo, la definizione di nuovi termini di pagamento e la definizione di eventuali garanzie supplementari a favore dei creditori. Un'azienda può essere considerata in bonis se ha una buona prospettiva di ripresa e di sviluppo future. Gli Accordi in Bonis sono uno strumento utile per le aziende che si trovano in difficoltà economiche temporanee, ma che hanno una buona prospettiva di ripresa e di sviluppo future.
Mariagiulia Costa
Mariagiulia Costa
2025-12-01 15:29:25
Numero di risposte : 26
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Quando i soci falliti possono offrire una somma alla curatela per contribuire alla massa attiva e chiudere la procedura fallimentare con domanda di esdebitazione? I soci falliti possono offrire una somma forfettaria o a titolo transattivo per coprire le spese di procedura e chiudere la procedura fallimentare. La procedura fallimentare può essere chiusa con contestuale o successiva domanda di esdebitazione se i soci falliti offrono una somma alla curatela. Il fallimento può restare aperto per un tempo indeterminato se non ci sono beni da liquidare e i soci percepiscono solo trattamenti pensionistici. La procedura fallimentare può essere chiusa con una somma offerta dai soci falliti per coprire le spese di procedura.
Maggiore Marchetti
Maggiore Marchetti
2025-11-22 20:38:03
Numero di risposte : 19
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La dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis. Difatti, la Corte d’Appello aveva, dal suo canto, accolto la doglianza del fallito incentrata unicamente sul fatto che la mancata insinuazione al passivo fallimentare, una volta tornato egli “in bonis”, avrebbe precluso al creditore la proposizione dell’azione esecutiva. La disciplina richiamata non impedisce di certo al creditore di far valere le proprie ragioni creditorie, una volta che il fallito sia tornato “in bonis”, sebbene non abbia proposto insinuazione al passivo, atteso che divenire creditore concorrente costituisce una mera facoltà e non di certo un obbligo. Ne consegue, pertanto, che alla mancata partecipazione non equivale l’estinzione del titolo esecutivo o la perdita del diritto di agire nei confronti del fallito tornato “in bonis”. La dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, né di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purché questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa.
Donato Marini
Donato Marini
2025-11-19 16:00:51
Numero di risposte : 30
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Il fallito torna in bonis quando cessano gli effetti della procedura sul patrimonio del fallito e i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi. Con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi, salvo quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti. Gli interessi continuano a maturare secondo le consuete regole di cui all’art. 1282 c.c. o le convenzioni stabilite tra le parti e potranno essere domandati al fallito, dopo la chiusura del fallimento, se e quando dovesse tornare in bonis.
Dylan Cattaneo
Dylan Cattaneo
2025-11-08 17:03:23
Numero di risposte : 29
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Un fallito ritorna in bonis quando la procedura concorsuale viene chiusa e il debitore torna in bonis. Secondo costante e consolidata giurisprudenza, il curatore non è tenuto a riassumere la causa in caso di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti non ammessi al passivo fallimentare. Il fallimento del debitore opponente non determina la caducazione del decreto ingiuntivo opposto: l'interruzione del pendente giudizio di opposizione non elimina il decreto ingiuntivo. La mancata riassunzione dei processi interrotti consente che i titoli provvisori divenissero definitivi nei confronti della società tornata in bonis. Il fallimento dichiarato nelle more dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi non determina l'inesistenza o l'inefficacia assoluta dei provvedimenti monitori, ma soltanto la loro inefficacia relativa nei confronti della curatela fallimentare.