Quando si può recuperare l'IVA sui fallimenti?
Alfonso Romano
2025-11-08 16:51:34
Numero di risposte
: 29
Il recupero dell’IVA sulle fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali può avvenire mediante emissione di nota di credito entro il 31.12.2022.
L’esercizio della detrazione in questo caso si perfeziona con la dichiarazione IVA 2023.
Il recupero dell’IVA può avvenire anche nel periodo 01.01.2023 – 30.04.2023, la detrazione avviene nel 2023 e si perfeziona con la dichiarazione IVA 2024.
Oltre il termine del 30.04.2023 non sarà più possibile effettuare il recupero dell’iva.
Fino al 26.05.2021 rilevava la data di chiusura delle procedure, quindi per i “vecchi fallimenti” l’emissione della nota di credito deve avvenire entro il termine di invio della dichiarazione IVA dell’anno in cui si è conclusa la procedura.
Cassiopea Mazza
2025-11-08 14:58:25
Numero di risposte
: 21
Il comma 3-bis dell’articolo 26 del dpr 633/72, prevede la possibilità per il cedente/prestatore di recuperare l’iva non riscossa attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione nei confronti del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale. La novità, introdotta nel 2021, trova applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021. Per le procedute concorsuali avviate precedentemente, la normativa prevede la possibilità di recupero dell’iva solamente a seguito di esito infruttuoso della procedura, procrastinando il recupero l’iva solamente in fase di chiusura della stessa. Il presupposto che rileva per individuare il termine di emissione della nota di variazione varia a seconda della procedura e a seconda che la procedura sia iniziata ante o post 26/05/2021. Il termine ultimo per l’emissione e il conseguente recupero dell’IVA, è quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno: di apertura della procedura, se si è scelto di attendere la sua chiusura, insinuandosi nel passivo o valutando l’antieconomicità della partecipazione al concorso per la prevedibile incapienza del patrimonio del debitore, all’anno di chiusura della stessa. Scaduto questo termine non è ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione di istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Enrica De Angelis
2025-11-08 14:29:26
Numero di risposte
: 26
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 593 del 15 dicembre 2020 ha precisato che, ai fini dell’infruttuosità della procedura fallimentare e dell’emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 c. 2 DPR 633/72, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in mancanza, alla scadenza del termine per proporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento. La nota di credito deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. L'istante chiedeva quale fosse il giorno entro il quale esercitare il diritto al recupero dell'IVA. L'art 26 comma 2 del Decreto IVA dispone che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Per il fallimento la Circolare n 77/E del 2000 chiarisce che al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. Con la circolare del 17 gennaio 2018, n. 1/E è stato precisato che per quanto riguarda la procedura di variazione essa deve realizzarsi entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19 al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione ovvero a regime, entro il 30 aprile.
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