L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 593 del 15 dicembre 2020 ha precisato che, ai fini dell’infruttuosità della procedura fallimentare e dell’emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 c. 2 DPR 633/72, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in mancanza, alla scadenza del termine per proporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento. La nota di credito deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. L'istante chiedeva quale fosse il giorno entro il quale esercitare il diritto al recupero dell'IVA. L'art 26 comma 2 del Decreto IVA dispone che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Per il fallimento la Circolare n 77/E del 2000 chiarisce che al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. Con la circolare del 17 gennaio 2018, n. 1/E è stato precisato che per quanto riguarda la procedura di variazione essa deve realizzarsi entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19 al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione ovvero a regime, entro il 30 aprile.