L'art. 2096 c.c. disciplina il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova, stabilendo che ciascuna delle parti è libera di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e di motivazione. Il recesso per mancato superamento della prova si iscrive nell'eccezionale fattispecie di recesso ad nutum di cui all'art.2096 c.c, esentato dall'applicabilità dell'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento. In base al combinato disposto degli artt. 2096, terzo comma, cod. civ., e 10 della legge n. 604 del 1966, il lavoratore licenziato che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso ha l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all' art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova. A mente dell'art.2096 cod. civ., poi, scaduto il termine di durata della prova, ciascuna parte può recedere dal rapporto, divenendo in caso contrario definitiva l'assunzione. La facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ. soggiace al limite temporale dell'adeguatezza della durata della prova. La valutazione della capacità lavorativa del dipendente durante il periodo di prova non è sindacabile nel merito, dovendosi unicamente accertare se la prestazione lavorativa in concreto espletata fosse idonea a fornire elementi sufficienti al datore di lavoro per decidere se proseguire o meno il rapporto.