Cosa dice l'articolo 2096 del codice civile?

Chiara Bruno
2025-07-09 22:06:25
Numero di risposte
: 9
L'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianita' del prestatore di lavoro.
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita' di anzianita' di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo.

Marianita D'angelo
2025-07-09 21:35:58
Numero di risposte
: 13
L’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità.
Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.

Riccardo Ferrari
2025-07-09 19:10:27
Numero di risposte
: 12
L'art. 2096 c.c. disciplina il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova, stabilendo che ciascuna delle parti è libera di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e di motivazione. Il recesso per mancato superamento della prova si iscrive nell'eccezionale fattispecie di recesso ad nutum di cui all'art.2096 c.c, esentato dall'applicabilità dell'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento. In base al combinato disposto degli artt. 2096, terzo comma, cod. civ., e 10 della legge n. 604 del 1966, il lavoratore licenziato che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso ha l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all' art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova. A mente dell'art.2096 cod. civ., poi, scaduto il termine di durata della prova, ciascuna parte può recedere dal rapporto, divenendo in caso contrario definitiva l'assunzione. La facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ. soggiace al limite temporale dell'adeguatezza della durata della prova. La valutazione della capacità lavorativa del dipendente durante il periodo di prova non è sindacabile nel merito, dovendosi unicamente accertare se la prestazione lavorativa in concreto espletata fosse idonea a fornire elementi sufficienti al datore di lavoro per decidere se proseguire o meno il rapporto.
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