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Chi è responsabile del danno, il conducente o il proprietario?

Nazzareno Gentile
Nazzareno Gentile
2025-07-27 17:04:51
Numero di risposte : 12
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Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.
Sandra Montanari
Sandra Montanari
2025-07-19 18:13:21
Numero di risposte : 18
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Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. La norma prevede espressamente che il proprietario del veicolo debba dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, ma non è sufficiente affermare di aver vietato verbalmente l’utilizzo del mezzo, dovendo invece dimostrare di aver adottato ogni misura concreta volta ad impedirne la circolazione. E ciò è valido anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato rubato. Il fatto che le chiavi fossero state lasciate inserite nella moto comporta di per sé un comportamento negligente e imprudente da parte dell’affidatario. Inoltre, seppur con espresso divieto di utilizzo, affidando il motociclo al figlio con tanto di chiavi il proprietario aveva anche solo marginalmente accetto l’ipotesi che, non essendo sotto il proprio controllo, il veicolo potesse essere utilizzato anche da altre persone, azione che quindi non vale ad escludere la sua responsabilità. Per la Corte di cassazione il proprietario risponde dei danni causati dalla circolazione del suo veicolo ogni volta che il mezzo viene affidato volontariamente a una persona che se lo fa sottrarre per incuria o imprudenza, come nel caso in esame, da una terza persona che causa un incidente.
Silvana D'angelo
Silvana D'angelo
2025-07-09 18:47:47
Numero di risposte : 15
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La legge italiana stabilisce che, in caso di incidente, sia il conducente sia il proprietario del veicolo possono avere delle responsabilità. L’art. 2054 del c.c. specifica, infatti, due tipi di responsabilità: responsabilità del conducente: chi guida è sempre tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente; in caso contrario, viene considerato responsabile. Per esempio, se non mantiene le distanze o guida in modo imprudente, sarà ritenuto colpevole del sinistro; responsabilità del proprietario: il proprietario dell’auto ha una responsabilità oggettiva per il solo fatto di essere titolare del veicolo. Questo significa che, anche se non era al volante, potrebbe dover rispondere dei danni. Tuttavia, il proprietario può evitare questa responsabilità se dimostra che l’auto è stata utilizzata senza il suo consenso, per esempio se aveva nascosto le chiavi o vietato l’uso del veicolo. Un caso chiaro di esclusione della responsabilità è il furto: se l’auto viene rubata e poi causa un incidente, il proprietario non è responsabile per i danni provocati dal ladro. Secondo l’art. 2043 del c.c., se durante l’incidente il veicolo viene danneggiato, è il conducente a dover risarcire i danni, a meno che non dimostri di aver rispettato il Codice della Strada e di aver guidato con la dovuta prudenza. Un recente chiarimento arriva dalla sentenza della Cassazione n. 27903/2024, la quale stabilisce che, se il veicolo non era revisionato al momento dell’incidente, la responsabilità è condivisa. In questi casi, il conducente deve risarcire solo metà dei danni, perché la mancata revisione è considerata anche una responsabilità del proprietario. In situazioni di incidenti gravi che causano lesioni o addirittura la morte di una persona, possono essere configurati reati come lesioni personali colpose o omicidio stradale. Qui entra in gioco il principio della responsabilità personale. Questo principio stabilisce che le conseguenze penali ricadono solo sul conducente, mentre il proprietario del veicolo non subirà procedimenti per reati commessi da chi stava guidando la sua auto.
Ausonio Fabbri
Ausonio Fabbri
2025-07-09 17:28:44
Numero di risposte : 17
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se la responsabilità del sinistro è del conducente non proprietario, l’assicurazione copre i danni causati all’altro veicolo, mentre quelli al conducente vengono risarciti dalla propria assicurazione solo se è stata stipulata la polizza a copertura dell’infortunio del conducente. se la responsabilità del sinistro non è del conducente non proprietario, l’assicurazione risarcisce sempre ogni tipo di danno, sia al veicolo che alle persone a bordo. In buona sostanza, tutte le volte in cui a guidare l’auto non è il proprietario del mezzo, l’assicurazione risarcisce sia i danni che gli infortuni riportati per colpa altrui. Se però la responsabilità è del conducente non proprietario, allora l’assicurazione risarcirà: l’altro veicolo danneggiato; i passeggeri a bordo del veicolo che ha causato il sinistro; il conducente colpevole, ma solo se era stata stipulata l’apposita polizza a copertura degli infortuni del conducente. Se però la responsabilità del sinistro è attribuibile al conducente non proprietario, l’unico soggetto a poter chiedere il risarcimento per le lesioni riportate è il conducente stesso, a patto sempre che sia stata sottoscritta la polizza a copertura dell’infortunio del conducente. Se invece il sinistro è stato causato dal conducente dell’altro veicolo, non ci sono dubbi sul diritto al risarcimento per tutti i soggetti coinvolti. I passeggeri del veicolo sono sempre coperti dall’assicurazione; pertanto, nel caso di coinvolgimento in un sinistro e di conseguenti lesioni personali, il risarcimento potrà sempre essere chiesto alla compagnia assicuratrice della vettura all’interno della quale erano trasportati, secondo la formula dell’indennizzo diretto. I passeggeri sono quindi avvantaggiati rispetto al conducente il quale, nel caso di sinistro causato da propria colpa, può chiedere l’indennizzo solo se era stata sottoscritta, unitamente alla Rc auto propriamente detta, anche la polizza “infortuni conducente”.