Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo si intendono le attivita' teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni ed in particolare:
le attivita' di produzione;
le attivita' di rappresentazione;
le attivita' di esercizio teatrale;
le attivita' di circuitazione;
le attivita' laboratoriali e formative;
le attivita' di promozione, di ricerca e di studio;
le attivita' di sperimentazione che favoriscono i processi innovativi;
le attivita' che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.
La Regione sostiene le attivita' di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi:
la produzione dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;
i progetti dei centri di produzione;
lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo, sia di produzione che di ospitalita', per creare condizioni di stabilita' dell'offerta;
l'incremento della qualita' dei progetti, il riequilibrio e l'ampliamento della fruizione delle attivita' culturali regionali;
la formazione di un pubblico consapevole dei linguaggi e delle differenti espressioni tesa a valorizzare, oltre il ruolo artistico, anche il ruolo civile di incontro e di confronto dello spettacolo dal vivo;
la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e con gli enti e le associazioni, purche' anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, attraverso progetti specifici, per favorire l'accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di diversa abilita'.