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Cosa si intende per spettacolo dal vivo?

Silvana D'angelo
Silvana D'angelo
2025-07-12 07:46:09
Numero di risposte : 5
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Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo si intendono le attivita' teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni ed in particolare: le attivita' di produzione; le attivita' di rappresentazione; le attivita' di esercizio teatrale; le attivita' di circuitazione; le attivita' laboratoriali e formative; le attivita' di promozione, di ricerca e di studio; le attivita' di sperimentazione che favoriscono i processi innovativi; le attivita' che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico. La Regione sostiene le attivita' di cui al comma 1, ivi incluse quelle intersettoriali e pluriennali e, in particolare, i seguenti interventi: la produzione dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme; i progetti dei centri di produzione; lo sviluppo di una rete di teatri e di luoghi di pubblico spettacolo con una programmazione di spettacoli dal vivo, sia di produzione che di ospitalita', per creare condizioni di stabilita' dell'offerta; l'incremento della qualita' dei progetti, il riequilibrio e l'ampliamento della fruizione delle attivita' culturali regionali; la formazione di un pubblico consapevole dei linguaggi e delle differenti espressioni tesa a valorizzare, oltre il ruolo artistico, anche il ruolo civile di incontro e di confronto dello spettacolo dal vivo; la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e con gli enti e le associazioni, purche' anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, attraverso progetti specifici, per favorire l'accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di diversa abilita'.
Veronica Moretti
Veronica Moretti
2025-07-12 07:15:40
Numero di risposte : 11
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Si pubblicano le ultime Circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 09.05.2024 e del 17.07.24 recanti indicazioni sull’ applicazione delle disposizioni recate dall’art. 38 bis del Dl n.76/2020. Si ricorda che il richiamato art. 38 bis, come modificato dal DL Milleproroghe n. 215/2023, prevede che, fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti. Il Ministero con le richiamate Circolari ha fornito chiarimenti di dettaglio in ordine a: tipologia dell’evento; dimensioni dell’evento; durata dell’evento. Relativamente a quest’ultimo aspetto, in particolare, nell’ultima Circolare il Ministero ha avuto modo di chiarire che gli eventi che rispettano le caratteristiche predeterminate dalla norma (tipologia, n. max di partecipanti, durata), anche se articolati in più giorni, beneficeranno del regime semplificato ex art. 38 bis.
Battista Bianchi
Battista Bianchi
2025-07-12 03:57:50
Numero di risposte : 8
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Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche, quando è sufficiente una SCIA di inizio attività? La disposizione derogatoria prima citata è stata ulteriormente potenziata con l’avvento dell’art. 7, comma 7-sexies della legge n. 14/2023 con le modifiche che sinteticamente così possono essere riassunte: sarà possibile organizzare pubblici spettacoli non solo più dal vivo (come nell’originario testo), ma anche proiezioni cinematografiche, oltre ai concerti, rassegne teatrali, musicali, ecc. Gli spettacoli potranno svolgersi dalle ore 08,00 fino alle ore 01,00 dopo la mezzanotte (non più fino alle 23,00! Restano esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali nel luogo ove insiste lo spettacolo; Alla SCIA dovrà essere allegata una relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato che attesti l’osservanza dei requisiti di sicurezza di luogo e degli impianti – rispetto D.M. 19/08/1996, nonché il piano di safety e security; L’attività potrà essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA al Comune che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, potrà direttamente adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.