Quali sono le novità del reverse charge per il 2025?

Angelo Battaglia
2025-07-13 00:51:53
Numero di risposte
: 9
Il DL fiscale estende, escludendo i precedenti vincoli sui singoli rapporti, il perimetro di applicazione dell’inversione contabile anche agli appalti di trasporto delle merci, per i quali tali limitazioni risultavano inapplicabili.
Con l’articolo 9 si vuole estendere il perimetro di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche per gli appalti di trasporto merci.
Ricordiamo la legge di Bilancio 2025 ha introdotto il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Partendo dalle finalità antifrode della norma, il Legislatore interviene sul testo del comma 57 eliminando i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.
La legge di Bilancio 2025 ha anche introdotto un sistema transitorio in attesa che il Consiglio dell’Unione europea autorizzi, per tali prestazioni, l’introduzione del meccanismo del reverse charge.
Infine con il decreto fiscale il legislatore interviene chiarendo che l’opzione per il regime transitorio può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.

Gabriele Negri
2025-07-12 23:00:40
Numero di risposte
: 8
La nuova norma, seppur in linea con la formulazione generale della precedente versione, ha un perimetro applicativo significativamente ridotto, in quanto limitato esclusivamente ai servizi caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera resi nei confronti di imprese che operano attività di logistica, trasporto e movimentazione di merci.
Con la recente riforma è stata prevista l’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
Restano escluse da tale disciplina le prestazioni di servizi resi alla pubblica amministrazione o enti pubblici e alle agenzie per il lavoro.
L’efficacia di tale disposizione è espressamente subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Il meccanismo del reverse charge introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2025, qualora dovesse essere autorizzato dal Consiglio Europeo, dovrebbe consentire un’importante mitigazione del fenomeno.
In attesa della piena operatività della norma, con il comma 59 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2025, è stato introdotto un regime transitorio.
In particolare, il prestatore e il committente potranno esercitare un’opzione affinchè il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, ferma restando la responsabilità solidale del prestatore per il versamento della relativa imposta.
L’opzione sarà comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello che dovrà essere approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed avrà durata triennale (a partire dalla data di trasmissione della comunicazione).
Secondo tale opzione la fattura è emessa dal prestatore, ai sensi dell’articolo 21, d.P.R. n. 633/72, e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.
Sul punto, nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, il committente è, inoltre, soggetto all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 6, comma 9-bis (fra 500 euro e 10.000) e comma 9-bis1 (fra 250 euro e 10.000 euro) decreto legislativo n. 471 del 1997.
Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.
Tale disposizione non si applica, e il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 6 (pari al 70 % dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato) quando l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario (anziché mediante l’inversione contabile) è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il committente era consapevole.

Demis Montanari
2025-07-12 22:02:46
Numero di risposte
: 8
I nuovi codici ATECO 2025, adottati dal 1° aprile 2025, avranno effetti anche sull’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore edile, applicabile ai subappalti e alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
La nuova classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, qualora il contribuente intenda comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta occorre distinguere a seconda che il contribuente stesso sia o meno iscritto nel Registro delle imprese.
I nuovi codici attività hanno rilevanza in diversi ambiti applicativi dell’IVA, come quello del reverse charge nel settore edile.
L’art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 prevede che, in deroga al regime ordinario, il debitore d’imposta non è il prestatore ma il committente, se soggetto passivo IVA, per: le prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
La nuova classificazione ATECO 2025 richiederebbe, entro il 1° aprile 2025, l’aggiornamento della circolare n. 14/E/2015.
In difetto, sembrerebbe preferibile attenersi ai codici attività richiamati dal predetto documento di prassi, con i quali, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha inteso individuare l’ambito oggettivo di applicazione dell’inversione contabile.
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