La nuova norma, seppur in linea con la formulazione generale della precedente versione, ha un perimetro applicativo significativamente ridotto, in quanto limitato esclusivamente ai servizi caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera resi nei confronti di imprese che operano attività di logistica, trasporto e movimentazione di merci.
Con la recente riforma è stata prevista l’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
Restano escluse da tale disciplina le prestazioni di servizi resi alla pubblica amministrazione o enti pubblici e alle agenzie per il lavoro.
L’efficacia di tale disposizione è espressamente subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Il meccanismo del reverse charge introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2025, qualora dovesse essere autorizzato dal Consiglio Europeo, dovrebbe consentire un’importante mitigazione del fenomeno.
In attesa della piena operatività della norma, con il comma 59 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2025, è stato introdotto un regime transitorio.
In particolare, il prestatore e il committente potranno esercitare un’opzione affinchè il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, ferma restando la responsabilità solidale del prestatore per il versamento della relativa imposta.
L’opzione sarà comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello che dovrà essere approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed avrà durata triennale (a partire dalla data di trasmissione della comunicazione).
Secondo tale opzione la fattura è emessa dal prestatore, ai sensi dell’articolo 21, d.P.R. n. 633/72, e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.
Sul punto, nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, il committente è, inoltre, soggetto all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 6, comma 9-bis (fra 500 euro e 10.000) e comma 9-bis1 (fra 250 euro e 10.000 euro) decreto legislativo n. 471 del 1997.
Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.
Tale disposizione non si applica, e il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 6 (pari al 70 % dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato) quando l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario (anziché mediante l’inversione contabile) è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il committente era consapevole.