Quali prestazioni di servizi sono soggette a reverse charge?

Demis Amato
2025-07-20 14:54:00
Numero di risposte
: 11
Il reverse charge trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Il termine “completamento” utilizzato dal Legislatore è un termine “atecnico”.
Nel dubbio occorre rifarsi alla sezione della Tabella ATECO dedicata al “Completamento di edifici”.
Le prestazioni di “rifacimento della facciata di un edificio” possono comunque essere ricomprese fra i servizi di completamento e che pertanto esse sono assoggettate al meccanismo del “reverse charge”.
Anche per le operazioni di completamento degli edifici, per le quali il dato letterale non conduceva assolutamente alla manutenzione, l’Agenzia si giustifica precisando che il termine “completamento” è stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico e quindi, rifacendosi al Testo unico sull’edilizia, occorre comprendere nel reverse charge anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eccetera.
Questi lavori riguardano ad esempio l’imbiancatura, la posa in opera di infissi, il rivestimento di pavimenti e di muri, la tinteggiatura, eccetera.
Pertanto tali interventi sono soggetti a reverse charge anche se effettuati su fabbricati esistenti e non solamente su quelli in corso di costruzione.
La dottrina quindi su tale questione afferma che, per quanto concerne le prestazioni di “completamento di edifici”, il criterio guida deve essere quello di fare riferimento alla sola descrizione oggettiva dell’attività ai sensi della Tabella ATECO e, pertanto, se quest’ultima è ricompresa nella “lista codici ATECO” individuata dalle Entrate ed è relativa ad edifici allora andrà sempre in “reverse charge”, a nulla rilevando la natura dell’intervento, ossia a prescindere che si tratti di manutenzione, ristrutturazione, restauro (e quindi di un intervento su una costruzione già esistente) o di nuova costruzione.

Caterina Conte
2025-07-13 02:16:57
Numero di risposte
: 17
Il reverse charge, altrimenti detto inversione contabile, è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA.
In particolari situazioni o in particolari settori, questo meccanismo viene invertito, da qui l’espressione inversione contabile: in questi casi, espressamente individuati dalla normativa IVA, il venditore non applica l’IVA al momento della cessione e questa viene poi applicata, versata, ed eventualmente detratta, direttamente dall’acquirente.
Da un punto di vista tecnico, quando la prestazione di un servizio o la cessione di un bene, è soggetto a reverse charge: il venditore emette fattura senza addebitare l’IVA; l’acquirente integra la fattura ricevuta o emette autofattura (a seconda dei casi), utilizzando la specifica aliquota di riferimento per la tipologia di operazione fatturata, e l’annota sia sul Registro IVA degli acquisti che sul Registro IVA delle vendite; operazione che prende il nome di doppia annotazione.
Per quanto riguarda il reverse charge esterno, che interessa tutti gli acquisti dall’estero ad eccezione di quelli accompagnati da bolletta doganale (sulla quale è assolta l’IVA), ricordiamo che: l’acquisto di beni e servizi UE richiede l’integrazione della fattura emessa dal venditore; l’acquisto di servizi extra-UE richiede l’autofatturazione.
Per quanto riguarda il reverse charge interno le operazioni interessate sono quelle relative a: cessioni imponibili di oro da investimento; cessioni di materiale in oro e di semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi; prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili; prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici; vendite di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; cessioni non al dettaglio di dispositivi elettronici; cessioni di microprocessori per computer e server; cessioni di rottami, cascami e simili; trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore; cessioni di bancali in legno recuperati.
Nei casi indicati è obbligo dell’acquirente procedere con l’integrazione della fattura ricevuta (sulla quale non è applicata l’imposta); anche in questo caso, dal primo gennaio 2022, l’operazione dovrà effettuarsi in modalità elettronica con invio al sdi, utilizzando il codice TD16, specifico per l’integrazione di fattura con reverse charge interno, indicando lo specifico codice natura che individua la tipologia di operazione effettuata.

Massimo Barbieri
2025-07-12 23:12:15
Numero di risposte
: 17
Il regime dell'inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o subappaltatore.
In sostanza, il reverse charge si applica in presenza di un rapporto di subappalto in cui entrambi gli stipulanti operano nel comparto dell'edilizia, per cui le loro attività rientrano nella sezione F ("Costruzioni") di Atecofin 2004.
Date queste condizioni, il subappaltatore deve fatturare senza addebito dell'Iva le prestazioni di servizi offerte al committente, mentre questo dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta.
Restano escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera, dal momento che la posa in opera ha una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
Per quanto riguarda, il caso relativo a un'associazione temporanea di imprese senza rilevanza esterna, la necessità di distinguere le prestazioni di servizi legate ad attività del comparto edile da quelle che, pur essendo rese in esecuzione del contratto di subappalto, consistono nella semplice fornitura di beni.
Sole alle prime si applica il meccanismo dell'inversione contabile, mentre le seconde restano escluse.
Di conseguenza, l'applicazione del reverse charge interessa soltanto l'impresa associata che si occupa della posa in opera, mentre ne rimane fuori l'interpellante per la fornitura dei pannelli di sua stessa produzione.
Questo regime si applica alle prestazioni di servizi rese nel comparto edile e quelle svolte in esecuzione dello stesso contratto, ma consistenti nella semplice fornitura di beni restano escluse dal meccanismo del reverse charge.
Deve essere applicato invece in relazione all'associata che esegue la posa in opera.
Leggi anche
- Quali sono le novità del reverse charge per il 2025?
- Che cos'è il reverse charge in logistica?
- Quali lavorazioni rientrano nel reverse charge?
- Quando non va applicato il reverse charge?
- Quando si applica il reverse charge art 17 a ter?
- Chi può usufruire del reverse charge?
- Cosa si intende per reverse logistic?
- Quanti tipi di reverse charge esistono?
- Quali soggetti sono esclusi dal reverse charge?