Quando si applica il reverse charge art 17 a ter?

Marianita Damico
2025-07-12 22:20:47
Numero di risposte
: 13
Il reverse charge, altrimenti detto inversione contabile, è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA.
Di norma, in una transazione tra due soggetti, il venditore emette fattura, applica l’IVA e la versa all’erario; l’acquirente, se soggetto IVA, detrae l’imposta.
In particolari situazioni o in particolari settori, questo meccanismo viene invertito, da qui l’espressione inversione contabile: in questi casi, espressamente individuati dalla normativa IVA, il venditore non applica l’IVA al momento della cessione e questa viene poi applicata, versata, ed eventualmente detratta, direttamente dall’acquirente.
Il reverse charge interno interessa le operazioni di acquisto di beni o servizi, di particolari tipologie o settori, da soggetti passivi IVA residenti in Italia.
Nei casi indicati è obbligo dell’acquirente procedere con l’integrazione della fattura ricevuta.
In base al meccanismo, il venditore emette fattura senza addebitare l’IVA.
L’acquirente integra la fattura ricevuta o emette autofattura, utilizzando la specifica aliquota di riferimento per la tipologia di operazione fatturata, e l’annota sia sul Registro IVA degli acquisti che sul Registro IVA delle vendite.
L’annotazione prende il nome di doppia annotazione.
L’acquirente diventa automaticamente il responsabile del versamento dell’IVA, fatto che implica la neutralità dell’imposta nel caso in cui il soggetto potrà detrarre per intero l’IVA dovuta.
Le motivazioni che stanno alla base di questo meccanismo sono di due categorie, una tecnica e una pratica.
La motivazione tecnica è rappresentata dalla necessità di applicare l’IVA agli acquisti esteri, di beni o servizi, UE o extra-UE, che non hanno scontato l’imposta tramite bolletta doganale.
La motivazione pratica è costituita dalla necessità di cercare di contrastare l’evasione dell’imposta in settori particolarmente sensibili da questo punto di vista.
Il reverse charge si applica a operazioni di acquisto di beni e servizi UE o di prestazioni di servizi extra-UE e operazioni di acquisto di beni o servizi di particolari tipologie o settori da soggetti passivi IVA residenti in Italia.
Il reverse charge interno interessa cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di materiale in oro e di semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi.
Il reverse charge si applica anche alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
Inoltre, il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici, alle vendite di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Il reverse charge si applica a cessioni non al dettaglio di dispositivi elettronici, cessioni di microprocessori per computer e server, cessioni di rottami, cascami e simili, trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
Il reverse charge interno si applica alle cessioni di bancali in legno recuperati.
Nei casi di reverse charge interno il codice da utilizzare è il codice TD16.

Grazia Marini
2025-07-12 21:56:04
Numero di risposte
: 9
Il Legislatore ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17 prevedendo l’applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici rese a soggetti passivi IVA.
I soggetti passivi IVA sono tutti i titolari di partita IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA che sono tenuti al versamento dell'imposta sul valore aggiunto.
La sola titolarità della partita IVA è una condizione necessaria, ma non sufficiente.
Prima di emettere fattura in regime di inversione contabile è necessario verificare che il cliente sia effettivamente un soggetto passivo IVA.
Il cedente emette fattura senza addebitare l’IVA e indica sul documento “inversione contabile” e art. 17 c. 6 lett. a-ter Dpr 633/72.
Tale fattura non va soggetta a bollo.
Il cessionario riceve la fattura e la paga per il solo importo indicato e integra la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta.
Il cessionario registra la fattura nel registro IVA acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Il cessionario registra lo stesso documento, ai fini della detrazione, anche nel registro IVA vendite.
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