Che cos'è il reverse charge in logistica?

Diamante Fabbri
2025-08-28 02:01:49
Numero di risposte
: 14
Il reverse charge è un sistema in cui non è il fornitore del servizio a versare l’IVA allo Stato, ma il cliente.
Si applica a contratti di appalto, subappalto o affidamento per: Trasporto merci.
Movimentazione merci.
Servizi di logistica.
Deve esserci un uso prevalente di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente.
Il committente versa l’IVA allo Stato a nome e per conto del fornitore.
Entrambi rimangono responsabili dell’IVA dovuta.
Cambia chi paga l’IVA, passando la responsabilità dal fornitore al cliente.
Mira a evitare evasione fiscale nei contratti legati alla logistica e ai trasporti.

Ninfa Romano
2025-08-21 17:04:10
Numero di risposte
: 14
Il reverse charge è un meccanismo che estende l’obbligo di versamento dell’IVA dal prestatore di servizi al committente, limitando così la possibilità di frodi nel settore della logistica.
L’obiettivo della norma è ridurre i fenomeni di evasione fiscale, specificatamente per le prestazioni di servizi effettuate tramite Contratti di appalto e subappalto, Affidamenti a soggetti consorziati, o Rapporti negoziali comunque denominati.
Le disposizioni si applicano esclusivamente ai servizi resi nei confronti di imprese che operano nel trasporto, nella movimentazione merci e nei servizi logistici.
La fattura deve essere emessa dal prestatore ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972.
L’imposta è versata dal committente entro il termine del mese successivo alla data di emissione della fattura.

Veronica Moretti
2025-08-12 17:53:07
Numero di risposte
: 19
Il meccanismo dell'inversione contabile, o reverse charge, comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Il DL fiscale estende, escludendo i precedenti vincoli sui singoli rapporti, il perimetro di applicazione dell’inversione contabile anche agli appalti di trasporto delle merci, per i quali tali limitazioni risultavano inapplicabili.
Con l’articolo 9 si vuole estendere il perimetro di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche per gli appalti di trasporto merci.
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Attenzione al fatto che finalità della norma è quella di contrastare le frodi di operatori della logistica e negli appalti di fornitura di manodopera.

Lamberto Pagano
2025-08-06 20:30:32
Numero di risposte
: 10
Il reverse charge è una soluzione introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per arginare il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. La legge di Bilancio 2025 introduce una duplice soluzione per arginare il fenomeno: la prima, quella del reverse charge, soggetta ad autorizzazione degli organi comunitari. La seconda, transitoria, prevede il pagamento dell’IVA su tali prestazioni di servizi da parte del committente in nome e per conto del prestatore.

Loredana Valentini
2025-08-01 18:47:33
Numero di risposte
: 18
Il meccanismo del reverse charge è stato esteso alle prestazioni di servizi caratterizzate dall’uso prevalente di manodopera, forniti nell’ambito di contratti di appalto, subappalto, o in altri rapporti negoziali che coinvolgono il trasporto e la movimentazione di merci, nonché i servizi di logistica.
Con questa misura, il debito IVA viene spostato dal prestatore al committente, ovvero sarà quest’ultimo a versare l’IVA all’Erario anziché il fornitore del servizio.
Questa novità si inserisce nel quadro delle politiche fiscali finalizzate alla lotta contro le frodi IVA, particolarmente diffuse nel settore del trasporto e della logistica, dove spesso si verificano comportamenti evasivi grazie alla struttura degli appalti che, in alcuni casi, consentono di nascondere operazioni illecite o non dichiarate.
Il legislatore ha optato per un intervento diretto sui contratti di appalto che prevedono l’utilizzo di manodopera, al fine di limitare la possibilità di frodi nel pagamento dell’IVA.
Una delle principali difficoltà legate all’attuazione di queste modifiche è l’obbligo di ottenere l’autorizzazione preventiva dall’Unione Europea.
In questa fase transitoria, il committente e il prestatore possono optare per un meccanismo in cui l’IVA sarà pagata dal committente direttamente all’Erario, a nome e per conto del prestatore.
Questa opzione è valida solo per le prestazioni rese da imprese operanti nel settore del trasporto e della logistica, ma non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie per il lavoro.
La facoltà di optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente deve essere esercitata tramite una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando un modello apposito che verrà approvato dal direttore dell’Agenzia stessa.
L’opzione, una volta esercitata, ha durata triennale e deve essere confermata entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.
Se l’IVA risulta non dovuta, il committente ha diritto al rimborso, ma solo se può dimostrare di aver effettivamente versato l’imposta.
In caso di errori nell’applicazione del reverse charge, il committente è soggetto a una sanzione che varia tra 250 e 10.000 euro, mentre il prestatore rimane solidalmente responsabile per il pagamento delle sanzioni.

Felicia Riva
2025-07-20 20:18:35
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: 27
Il reverse charge consiste nel trasferimento sul cessionario/committente – in determinati casi - degli adempimenti connessi al versamento dell’IVA, di solito gravanti in capo al cedente/prestatore.
La nuova norma prevede il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del Committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Applicando il reverse charge, le Committenti tratterrebbero l’IVA nel pagamento al Fornitore, provvedendo direttamente al versamento all’Erario ed eliminando ogni rischio di omesso versamento.
Il D.L. n. 124/2019, all’art. 4 comma 3, aveva già previsto l’inversione contabile per gli appalti, subappalti, affidamento a consorziati o altre forme contrattuali (ad alta intensità di manodopera), ma con l’estensione a tutte le imprese committenti.
L’efficacia è subordinata, anche in questo caso, all’autorizzazione da parte del Consiglio UE.
Nel frattempo, però, è previsto un regime transitorio triennale opzionale: Fornitore e Committente possono concordare (o meglio: potrebbero, come vedremo) che sia il Committente a versare l’IVA per conto del prestatore, il quale resterebbe però solidalmente responsabile.

Sabrina Costa
2025-07-13 02:02:49
Numero di risposte
: 13
Normalmente l’Iva la paga chi emette una fattura, e soltanto in casi particolari avviene il contrario, cioè un’inversione contabile che fa ricadere l’applicazione dell’imposta su chi riceve un bene o una prestazione, e questo si chiama appunto reverse charge.
Dunque, ora anche l’autotrasporto e la logistica entrano tra i settori interessati da questo meccanismo, potendo godere dell’applicazione alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
Quindi, a versare l’imposta sarà direttamente il committente, seppure in nome per conto del trasportatore invece che il vettore o il trasportatore.
Il versamento dovrà avvenire entro il mese successivo alla data di emissione della fattura, rischiando altrimenti sanzioni amministrative che possono arrivare alla cifra massima di 10.000 euro.
Ora il reverse charge in questione - con l’aggiunta del termine “atipico”, visto che riguarda in maniera del tutto innovativa un settore come quello della logistica - è legge dello Stato a tutti gli effetti, anche se per la sua entrata in vigore occorrerà attendere che l’Agenzia delle Entrate ne disciplini gli aspetti attuativi nel dettaglio, attraverso un provvedimento dedicato.
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