Quando non va applicato il reverse charge?

Liborio Neri
2025-07-13 01:11:49
Numero di risposte
: 12
Le motivazioni che stanno alla base di questo meccanismo sono di due categorie, una tecnica e una pratica.
La motivazione tecnica è rappresentata dalla necessità di applicare l’IVA agli acquisti esteri, di beni o servizi, UE o extra-UE, che non hanno scontato l’imposta tramite bolletta doganale.
Ancora nel 2021, le operazioni soggette a reverse charge esterno non sono soggette a obbligo di fatturazione elettronica, ma confluiscono nell’adempimento chiamato Esterometro.
Per quanto riguarda il reverse charge esterno, che interessa tutti gli acquisti dall’estero ad eccezione di quelli accompagnati da bolletta doganale.
Nei casi indicati è obbligo dell’acquirente procedere con l’integrazione della fattura ricevuta.
L’acquisto di beni e servizi UE richiede l’integrazione della fattura emessa dal venditore.
L’acquisto di servizi extra-UE richiede l’autofatturazione.

Anastasio Conti
2025-07-12 21:39:13
Numero di risposte
: 8
Il reverse charge non si applica alle operazioni in cui il cedente o prestatore non è un soggetto passivo IVA o non ha assolto gli obblighi di registrazione e dichiarazione. Inoltre, il reverse charge non si applica alle operazioni esenti da IVA o che beneficiano di un'esenzione totale o parziale dall'imposta. Nessuna indicazione specifica su quando non applicare il reverse charge.

Luciana Fiore
2025-07-12 21:03:38
Numero di risposte
: 7
Il reverse charge è quel meccanismo di inversione contabile in base al quale il cedente o prestatore emette una fattura senza applicazione dell’IVA e spetta al cessionario o committente applicare l’imposta e liquidarla.
Per il cessionario o committente ciò si configura nell’emissione di una autofattura o nell’integrazione della fattura emessa dal cedente o prestatore, a seconda dei casi, e nella doppia annotazione nel registro IVA degli acquisti e delle vendite.
In conseguenza di tale meccanismo, eccezione fatta per i casi in cui l’IVA risulta indetraibile, di norma l’operazione, in termini di saldi IVA, risulta neutrale per il cessionario o committente.
Nessun pagamento è in concreto dovuto all'erario e, dunque, non si verifica, in linea di principio, alcun omesso versamento dell’imposta.
Ove non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, configurano violazioni di carattere formale, poiché la normativa ha lo scopo di prevenire la violazione della procedura di inversione contabile, sì da evitare un pregiudizio all'esercizio delle attività di controllo.
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