Il reverse charge trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Il termine “completamento” utilizzato dal Legislatore è un termine “atecnico”.
Nel dubbio occorre rifarsi alla sezione della Tabella ATECO dedicata al “Completamento di edifici”.
Le prestazioni di “rifacimento della facciata di un edificio” possono comunque essere ricomprese fra i servizi di completamento e che pertanto esse sono assoggettate al meccanismo del “reverse charge”.
Anche per le operazioni di completamento degli edifici, per le quali il dato letterale non conduceva assolutamente alla manutenzione, l’Agenzia si giustifica precisando che il termine “completamento” è stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico e quindi, rifacendosi al Testo unico sull’edilizia, occorre comprendere nel reverse charge anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eccetera.
Questi lavori riguardano ad esempio l’imbiancatura, la posa in opera di infissi, il rivestimento di pavimenti e di muri, la tinteggiatura, eccetera.
Pertanto tali interventi sono soggetti a reverse charge anche se effettuati su fabbricati esistenti e non solamente su quelli in corso di costruzione.
Per quanto concerne le prestazioni di “completamento di edifici”, il criterio guida deve essere quello di fare riferimento alla sola descrizione oggettiva dell’attività ai sensi della Tabella ATECO e, pertanto, se quest’ultima è ricompresa nella “lista codici ATECO” individuata dalle Entrate ed è relativa ad edifici allora andrà sempre in “reverse charge”, a nulla rilevando la natura dell’intervento, ossia a prescindere che si tratti di manutenzione, ristrutturazione, restauro.