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Chi è escluso dallo split payment?

Anastasio Conti
Anastasio Conti
2025-08-03 23:36:46
Numero di risposte : 14
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Lo split payment non si applica in presenza di fatture in cui l’acquirente sia debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, come avviene nelle operazioni rientranti nel reverse charge. La scissione del pagamento, non è applicabile alle operazioni rese dal forнитore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Rientrano in questa seconda ipotesi i c.d. regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972. Lo split payment non si applica neppure nei casi di: - regime agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati - attività di intrattenimento, - attività degli spettacoli viaggianti - attività agricole Con riferimento alle imprese agricole, rientrano nelle condizioni di esclusione le attività connesse. In questi casi dunque non si applica lo split payment e le imprese presentano la fattura con l’esposizione dell’imposta che gli dovrà esser corrisposta.
Ippolito Greco
Ippolito Greco
2025-08-01 18:29:18
Numero di risposte : 14
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L’esclusione dallo split payment delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse. Il decreto ha soppresso la lettera d) all’interno dell’articolo 17-ter comma 1-bis, del Dpr n. 633/1972, che regola lo split payment. Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio. Il meccanismo Iva di scissione dei pagamenti non sarà invece più applicabile alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2025. L’indicazione fa seguito alla novità introdotta dal recente Dl n. 84/2025 emanato lo scorso 17 giugno, il quale ha escluso dal perimetro dello split payment le operazioni effettuate nei confronti di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Agostino Costa
Agostino Costa
2025-07-24 07:58:41
Numero di risposte : 21
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Il comma 2 dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, disponeva un esonero dall’applicazione delle split payment per i compensi per le prestazioni di servizi interessati da ritenute alla fonte. L’intervento non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda infatti i soli professionisti. Al contrario, i compensi spettanti a soggetti diversi dai lavoratori autonomi, continuano a subire gli effetti dello split payment. Si pensi in particolar modo agli agenti di commercio che lavorano prevalentemente o esclusivamente per società quotate, che dallo scorso anno hanno iniziato a vedersi decurtati gli accrediti dell’Iva addebitata in fattura e che oggi non possono beneficiare dell’esonero che viene riconosciuto, come detto, a favore dei soli lavoratori autonomi. Il beneficio riguarda infatti i soli professionisti, ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall’articolo 25, D.P.R. 600/1973. Si tratta della correzione alla disciplina dello split payment, che viene in parte ridimensionata, escludendo dal campo di applicazione le prestazioni rese ad opera dei soggetti che svolgono attività professionale.
Zelida Vitali
Zelida Vitali
2025-07-13 01:12:47
Numero di risposte : 23
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Non devono applicare lo split payment: I contribuenti del regime dei minimi che non applicano normalmente l'IVA alle loro fatture I professionisti che operano con ritenuta d'acconto Tutti coloro che applicano inversione contabile o reverse charge poichè in questo modo l'IVA è già a carico dei committenti