Le disposizioni del TUSP si applicano alle società partecipate pubbliche?

Enzo Marchetti
2025-07-09 01:35:51
Numero di risposte
: 11
Le disposizioni del TUSP si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.
L'esclusione ex art. 1, co. 5, costituisce una deroga all’ordinario regime di applicazione del TUSP e risulta, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva, “coerente con il principio, accolto dal sistema positivo vigente, secondo cui per le società quotate in mercati regolamentati opera interamente un regime di mercato.
Nell’ambito del TUSP vi siano poche menzioni alle società quotate, non figurando tra questi l’art. 5, “sia nella parte in cui disciplina in via generale il contenuto dell’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite (commi 1 e 2), sia nella parte in cui dispone l’invio dell’atto alla Corte dei conti (commi 3 e 4)”.
Dette realtà sono invece esplicitamente richiamate, a titolo esemplificativo, all’art. 8 “con il quale si estende l’applicazione del procedimento ivi delineato - che attraverso il richiamo all’art. 7, co. 2, prescrive il rispetto anche dell’art. 5, comma 1 - alla specifica ipotesi di acquisto da parte di una pubblica amministrazione di una partecipazione in una società già esistente, quindi anche quotata, qualora ciò comporti l'acquisto della qualità di socio.
La Sezione ritiene, pertanto, che il relativo atto deliberativo dell’amministrazione controllante - conseguente a una deliberazione della società quotata - attenga meramente ai rapporti interni tra Ente e società, e non debba, quindi, essere sottoposto al vaglio della Sezione di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.
In tal senso, la deliberazione in oggetto è esclusa dall'ambito di applicazione della norma in quanto, ai sensi dell'art. 1, co. 5, del TUSP le disposizioni del TUSP (D.lgs. 175/2016) “si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate”.
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