La L. 266/91 stabilisce che per definirsi organizzazione di volontariato si soddisfino alcuni requisiti.
La stessa L. 266/91 dà indicazioni ulteriori sul contenuto dello statuto, stabilendo che esso deve prevedere obbligatoriamente:
l’assenza di fini di lucro;
la democraticità della struttura;
l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;
l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
La legge 266 stabilisce inoltre che gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.