Il provvedimento, all'art. 1, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico per gli studenti, prevedendo l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché l'obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.
L'art. 2 interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.
L'art. 3 reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
Viene prevista l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell'ISTAT, l'obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, prevedendo, fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo.