La giurisprudenza dominante ritiene compatibile il dolo eventuale con il dolo specifico richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto la finalità di evadere le imposte è ulteriore rispetto al fatto tipico e anche perché il reato in commento è un reato di pericolo e quindi prescinde da una effettiva evasione del debito tributario.
Si è detto che con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 74 del 2000, il dopo specifico ha una funzione di garanzia o comunque selettiva delle condotte rilevanti e che appare difficile credere che il complesso ed articolato meccanismo fraudolento, sfociante in una dichiarazione mendace, sia sorretto da un atteggiamento psicologico di accettazione del rischio.
In dottrina si afferma anche che il dolo eventuale è compatibile con il dolo specifico solo se l'accettazione del rischio riguarda elementi del fatto di reato diversi da quello concernente la finalità penalmente rilevante.
Nonostante tali critiche, gli ermellini confermano l'indirizzo ermeneutico che ritiene configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti anche in caso di dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell'agente, dell'evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.
I giudici del merito, infatti, al fine di affermare il fumus commissi delicti in relazione al dolo nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha valorizzato alcuni elementi attinenti, in particolare, alla lontananza della condotta tenuta dall'agente da quella doverosa, stante l'assenza di un qualunque accertamento sui fornitori che hanno erogato beni per un valore di milioni di euro, la durata e la ripetizione dell'azione che si era articolata per più forniture nell'arco temporale di un anno e in rapida successione con due ditte formalmente diverse, il comportamento successivo al fatto, ovvero l'immediata cessazione dei rapporti in coincidenza con eventi significativi, come la verifica discale a carico di uno dei fornitori, e la condotta di conseguire un risparmio di spesa e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali della condotta, ovvero l'accettazione di utilizzare fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.