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Quale dolo per la frode fiscale?

Grazia Amato
Grazia Amato
2025-07-22 19:57:17
Numero di risposte : 26
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Ai fini della condanna per frode fiscale è sufficiente la sussistenza del dolo eventuale, intenso come lucula accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo e, quindi, anche del fine di evasione fiscale o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta. La costante giurisprudenza di legittimità consideri il dolo eventuale compatibile con il dolo specifico richiesto dall’art. 2 della legge reati tributari. Il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. Il reato di cui all’art. 2 della legge reati tributari è un reato di pericolo e non di danno e, quindi, prescinde da un’effettiva evasione del debito tributario. La prevalente giurisprudenza, specie in materia di furto e di ricettazione, considera compatibili dolo eventuale e dolo specifico. Il dolo eventuale deve essere intenso come lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo e, quindi, anche del fine di evasione fiscale o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.