Quale dolo per la frode fiscale?
Vincenza De luca
2025-08-09 07:35:26
Numero di risposte
: 23
La giurisprudenza dominante ritiene compatibile il dolo eventuale con il dolo specifico richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto la finalità di evadere le imposte è ulteriore rispetto al fatto tipico e anche perché il reato in commento è un reato di pericolo e quindi prescinde da una effettiva evasione del debito tributario.
Si è detto che con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 74 del 2000, il dopo specifico ha una funzione di garanzia o comunque selettiva delle condotte rilevanti e che appare difficile credere che il complesso ed articolato meccanismo fraudolento, sfociante in una dichiarazione mendace, sia sorretto da un atteggiamento psicologico di accettazione del rischio.
In dottrina si afferma anche che il dolo eventuale è compatibile con il dolo specifico solo se l'accettazione del rischio riguarda elementi del fatto di reato diversi da quello concernente la finalità penalmente rilevante.
Nonostante tali critiche, gli ermellini confermano l'indirizzo ermeneutico che ritiene configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti anche in caso di dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell'agente, dell'evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.
I giudici del merito, infatti, al fine di affermare il fumus commissi delicti in relazione al dolo nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha valorizzato alcuni elementi attinenti, in particolare, alla lontananza della condotta tenuta dall'agente da quella doverosa, stante l'assenza di un qualunque accertamento sui fornitori che hanno erogato beni per un valore di milioni di euro, la durata e la ripetizione dell'azione che si era articolata per più forniture nell'arco temporale di un anno e in rapida successione con due ditte formalmente diverse, il comportamento successivo al fatto, ovvero l'immediata cessazione dei rapporti in coincidenza con eventi significativi, come la verifica discale a carico di uno dei fornitori, e la condotta di conseguire un risparmio di spesa e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali della condotta, ovvero l'accettazione di utilizzare fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Enzo Conti
2025-07-30 19:34:35
Numero di risposte
: 16
Il dolo specifico di evasione che integra la fattispecie delittuosa di cui al richiamato articolo 2 D.Lgs. 74/2000, è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte.
Tuttavia, il dolo specifico può anche coesistere con il dolo eventuale di evasione, ossia nell’accettare il rischio che la presentazione della dichiarazione fraudolenta, comprensiva di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa determinare realmente un’evasione ai fini delle imposte dirette o dell’Iva.
In tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 D.Lgs. 10 marzo, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’evento tipico, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva.
Grazia Amato
2025-07-22 19:57:17
Numero di risposte
: 37
Ai fini della condanna per frode fiscale è sufficiente la sussistenza del dolo eventuale, intenso come lucula accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo e, quindi, anche del fine di evasione fiscale o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta. La costante giurisprudenza di legittimità consideri il dolo eventuale compatibile con il dolo specifico richiesto dall’art. 2 della legge reati tributari. Il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. Il reato di cui all’art. 2 della legge reati tributari è un reato di pericolo e non di danno e, quindi, prescinde da un’effettiva evasione del debito tributario. La prevalente giurisprudenza, specie in materia di furto e di ricettazione, considera compatibili dolo eventuale e dolo specifico. Il dolo eventuale deve essere intenso come lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo e, quindi, anche del fine di evasione fiscale o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.
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