Cosa succede se non mi iscrivo all'albo degli educatori?
Giuseppina Leone
2025-08-18 20:13:55
Numero di risposte
: 28
Nessuno verrà licenziato anche se non si sarà iscritto all’albo entro la data del 6 agosto fissata dalla norma. Comprendiamo le preoccupazioni perché il momento è di grande confusione ma nella legge 55 non ci sono passaggi che fanno coincidere la fase di prima applicazione della norma con i 90 giorni che scadono il famigerato 6 agosto. Tutti gli educatori con i titoli regionali possono iscriversi all’albo e hanno la sicurezza di poter lavorare anche perché per allora probabilmente nessun tribunale avrà pubblicato gli elenchi delle richieste di iscrizione accettate, quindi quand’anche un datore di lavoro volesse controllare l’iscrizione dei propri dipendenti non ne avrebbe la possibilità e nemmeno l’ordine potrebbe farlo, anche perché non esiste ancora.
I commissari regionali di Puglia e Lazio hanno autonomamente spostato in avanti la data e comunque noi abbiamo inviato un interpello formale al ministero della Giustizia per chiedere una conferma dell’interpretazione secondo cui la fase di prima applicazione della legge finirà quando l’ordine sarà ufficialmente costituito.
Ora – a detta di Assonidi e Anci – queste persone, regolarmente inquadrate nei contratti di categoria, dovranno iscriversi all’albo professionale pena una possibile denuncia per esercizio abusivo della professione.
Federica Ferrara
2025-08-09 15:22:22
Numero di risposte
: 21
L’articolo 4 prevede altrettanto per la professione di educatore professionale socio-pedagogico.
L’obbligo è vigente dall’entrata in vigore della legge, ma ad oggi nessuno è iscritto in albo.
Non sono iscritti in albo coloro che hanno fatto domanda entro il 6 agosto perché costoro hanno delle istruttorie pendenti che porteranno al termine all’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto.
Noi tutti avremmo detto che non si poteva esigere un requisito quando l’iscrizione non era ancora possibile.
Ora, il legislatore ha ritenuto di mettere mano a questo paradosso e ha previsto, insieme alla proroga del termine di iscrizione negli elenchi al 31 marzo 2025 una norma che prevede che fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 6 i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge.
Pertanto questa norma regolamenta il periodo transitorio e prevede che fino al momento in cui il Ministro avrà istituito l’Ordine le professioni di educatore e di pedagogista possano essere esercitate da parte di chi abbiano fatto domanda di iscrizione in elenco entro il termine di legge, che è stato prorogato al 31 marzo 2025.
Pertanto, una volta completato l’ultimo passaggio alla Camera dalla legge di conversione del Milleproroghe 2025, l’obbligo di iscrizione ai fini dell’esercizio della professione è diventato effettivo e nessuno può esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico se non ha fatto domanda di iscrizione in elenco.
Pericle De luca
2025-08-01 09:06:01
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: 19
Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico sono necessari: a. aver conseguito il titolo di laurea triennale,
b. in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
c. essere iscritti nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.
Pertanto, la sola qualifica professionale non è titolo valido per l’accesso alla professione per come questa è stata riordinata dalla Legge 55/2024.
Gerlando Monti
2025-07-23 02:36:13
Numero di risposte
: 23
Se non ti sei iscritto entro il 31 marzo 2025, non è troppo tardi, ma è importante agire subito. L’iscrizione ordinaria resta aperta, ma è più rigorosa e richiede la documentazione completa. Verifica la tua posizione con il tuo datore di lavoro, specialmente se operi in strutture pubbliche o accreditate, e informati presso le istituzioni competenti della tua regione.
L’iscrizione è diventata obbligatoria per esercitare la professione nei contesti previsti dalla legge.
Sono obbligati all’iscrizione all’Albo tutti coloro che operano stabilmente in ambiti educativi come servizi socio-educativi per minori, adulti, famiglie, comunità e disabilità.
Se non hai presentato la domanda entro il 31 marzo 2025 puoi ancora iscriverti, ma con alcune differenze rispetto alla procedura semplificata. Requisiti più rigorosi: ogni caso viene valutato singolarmente, soprattutto se il titolo di studio non è la laurea L-19.
La sola esperienza non consente l’iscrizione. È necessario conseguire una laurea L-19 o un percorso di formazione universitario abilitante.
Posso ancora iscrivermi dopo il 31 marzo 2025? Sì, tramite procedura ordinaria. La domanda sarà valutata caso per caso con eventuali richieste integrative.
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