I requisiti principali per l’iscrizione all’albo degli educatori socio-pedagogici includono il possesso di una laurea triennale abilitante, come la L-19, completata con un tirocinio formativo, oppure il possesso di qualifiche specifiche riconosciute dalla L. 205/2017.
Queste qualifiche includono la laurea L-19 senza tirocinio o altri titoli riconosciuti dalle normative regionali.
La legge prevede anche un regime transitorio che consente a chi ha acquisito una qualifica di educatore entro determinate scadenze di iscriversi all’albo.
Tra i casi particolari, vi sono coloro che entro il 1 gennaio 2021 hanno completato un corso intensivo di formazione e chi ha maturato una significativa esperienza professionale prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.
Un altro aspetto critico è la posizione di coloro che, pur non avendo una qualifica formale, hanno esercitato la professione per almeno 12 mesi prima del 1 gennaio 2018.
Secondo il comma 599 della L. 205/2017, questi professionisti possono continuare a svolgere la loro attività senza il rischio di perdere il lavoro o subire modifiche contrattuali sfavorevoli.
La legge prevede che i soggetti coinvolti includono i Pedagogisti e gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici.