La prima figura chiamata a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dovendo evitare potenziali pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, è il datore di lavoro.
I principali obblighi del datore di lavoro sono:
nominare il medico competente;
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle norme vigenti e di tutte le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) messi a loro disposizione;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO);
adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR;
elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti;
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
aggiornare le misure di prevenzione;
comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
fornire al servizio di Prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati relativi alle malattie professionali, provvedimenti adottati da organi di vigilanza.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.
Per le altre funzioni che invece possono essere delegate, il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sulla esatta esecuzione delle attività svolte dal delegato.