:

Cosa prevede il dpr 177/2011 per le imprese che operano in ambienti confinati?

Moreno Colombo
Moreno Colombo
2025-07-25 14:13:05
Numero di risposte : 20
0
Il D.P.R. 177/2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", illustra i criteri di qualificazione delle imprese che operano in tali spazi confinati. Il D.P.R. 177/2011 affronta in particolare gli aspetti riguardanti la formazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori e delle imprese, al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Le principali misure introdotte dal D.P.R. n. 177/11 riguardano: obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavori in ambienti confinati, in aggiunta ai già previsti obblighi del D.Lgs. 81/08, di effettuare specifica informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori (compreso il datore di lavoro, qualora impegnato nei lavori) – con verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico – relativamente ai rischi presenti degli “ambienti confinati”, nonché alle specifiche procedure di sicurezza e di emergenza da mettere in atto. Obbligo per le imprese impegnate in lavori in ambienti confinati di dotarsi di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature di sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, rivelatori di gas infiammabili e/o tossici e/o di ossigeno) necessari per garantire la sicurezza nei lavori in spazi confinati. Obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di "personale esperto" in numero non inferiore al 30% (si intende "persona esperta" un lavoratore che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nei lavori in "ambienti confinati"). Obbligo per il committente di informare tutti i lavoratori impegnati, prima dell'accesso nello spazio confinato, in merito a tutti i rischi presenti nell'area di lavoro, con un incontro di durata non inferiore ad un giorno.