Una persona fisica può fallire?
Leone Montanari
2025-08-07 13:57:14
Numero di risposte
: 26
Il fallimento della persona fisica non fallibile ovvero la liquidazione controllata promossa dal creditore. Prima del Codice della Crisi infatti l’accesso alla procedura di liquidazione rappresentava una scelta del soggetto senza alcuna possibilità di azione in tal senso da parte del creditore, situazione che è radicalmente cambiata con il CCII. Se prima il fallimento poteva essere chiesto dai creditori solamente verso soggetti fallibili adesso tale possibilità è riconosciuta al creditore anche nei confronti della persona fisica. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda di liquidazione controllata può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. In sostanza pertanto, in presenza di posizioni debitorie, il creditore potrà presentare un ricorso affinché venga aperta la liquidazione controllata in capo al proprio debitore ed è quest’ultimo che deve provvedere a difendersi in sede istruttoria. Le condizioni perché il Tribunale disponga l’apertura della liquidazione controllata sono: l’effettivo stato di insolvenza in capo al debitore un attivo da liquidare un ammontare complessivo di debiti scaduti superiore ad € 50.000,00. Questo merita particolare attenzione per quanto riguarda il debito nei confronti di Agenzia delle Entrate e INPS. Al fine di evitare che sia il creditore a “scegliere” la procedura di liquidazione per il proprio debitore è fondamentale che quest’ultimo anticipi le possibili azioni dei creditori approcciandosi in via preventiva a procedure di risoluzione della crisi.
Gerlando Parisi
2025-07-28 18:32:52
Numero di risposte
: 21
Il fallimento di una persona fisica non può avvenire poiché riguarda individui che esercitano attività di piccoli imprenditori o impresa che hanno investito fino ad un massimo di 300.000 euro, con ricavi che negli ultimi tre bilanci non hanno superato i 200.000 euro e con un ammontare di debiti inferiore a 500.000 euro.
Grazie alla procedura di esdebitamento prevista dalla legge 179/2012, le persone fisiche possono dichiarare fallimento nel caso in cui non possono far fronte ai debiti contratti.
A parte per la situazione di sovraindebitamento, una persona fisica può accedere alla procedura di fallimento se, negli ultimi cinque anni, non ha usufruito della stessa procedura e non ha subito una revoca o cessazione degli effetti di un piano precedente.
Inoltre, sarà tenuta a presentare tutta la documentazione necessaria per ricostruire la situazione patrimoniale.
Inoltre, la legge n. 3 del 27/01/2012 ha introdotto la Disciplina di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, che è ad appannaggio sia delle persone fisiche che dei piccoli imprenditori.
Tale procedura consente ai soggetti sovraindebitati di poter ricorrere a un giudice, proponendogli un piano di risanamento della situazione debitoria.
Il giudice esaminerà se tale piano sia fattibile e, eventualmente, emettere un decreto di sospensione per le procedure giudiziarie che sono in corso contro il debitore.
Questa procedura, oltre per le persone fisiche, può essere applicata a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli imprenditori agricoli, degli artigiani, degli enti collettivi con o senza personalità.
Erminia Bruno
2025-07-28 16:38:52
Numero di risposte
: 23
Chiunque, commerciante o no, può dichiarare un’eccedenza di debiti davanti al giudice.
Questi può allora aprire una procedura di fallimento.
Chiunque abbia un'eccedenza di debiti, che sia o no iscritto al registro di commercio, può dichiarare l'insolvenza davanti al giudice del tribunale competente.
Il fallimento personale può avere un effetto benefico sulla qualità di vita del debitore.
In effetti, interrompe ogni tipo di pignoramento dello stipendio, di esecuzione personale e altro tipo di sollecitazioni dei creditori.
Il fallimento personale rappresenta così un modo per concedere una tregua al debitore.
L'apertura di una procedura di fallimento personale è possibile solo a certe condizioni.
Il debitore deve dimostrare la sua eccedenza di debiti.
Il debitore deve dimostrare al giudice che qualsiasi accordo amichevole con i creditori è escluso.
Il fallimento personale deve essere considerato esclusivamente come l'ultima risorsa.
Il debitore deve disporre di circa CHF 4'000 per pagare un anticipo di spese legate al fallimento.
Annalisa De luca
2025-07-28 14:58:14
Numero di risposte
: 28
Grazie al nuovo codice, oggi è possibile chiedere il fallimento anche delle persone fisiche.
Nello specifico, è prevista una procedura ad hoc che disciplina la “liquidazione controllata del sovraindebitamento”.
Il creditore può rivolgersi al tribunale per far nominare un liquidatore giudiziale che eserciti nei confronti del debitore tutte le azioni finalizzate al recupero del credito.
La liquidazione controllata può essere richiesta dal creditore, dal debitore che preferisce affidare il compito a soggetti terzi, e dal pubblico ministero quando si tratta di un imprenditore.
La liquidazione controllata può essere attivata nei confronti di: consumatori; professionisti; piccoli imprenditori; imprenditori agricoli; start-up innovative; ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il creditore ha la possibilità di chiedere la liquidazione nel caso in cui: il debito per il quale si agisce è superiore a 50 mila euro; il debitore è in stato di insolvenza; il debitore possiede un attivo certificato da un Organismo di composizione della crisi.
Una volta avanzata la domanda di liquidazione controllata, il debitore ha la facoltà di richiedere un piano del consumatore o al concordato minore, che dovrà essere concesso dal giudice imponendo un termine entro il quale integrare la domanda.
Scaduto il termine, se il debito persiste, il tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.
Terminata la liquidazione, il ricavato viene distribuito tra i creditori secondo quanto stabilito dal giudice.
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