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Chi paga le spese di un ricorso?

Marieva Costa
Marieva Costa
2025-08-26 17:39:09
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La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza. In caso di rinuncia, il ricorrente deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. In caso di estinzione del processo per inattività delle parti, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. In caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Le spese processuali restano a carico della parte che non abbia accettato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa della controparte, qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta avanzata. La parte soccombente è tenuta al pagamento delle relative spese di giudizio, qualora siano accettate le ragioni già espresse in sede di mancato accoglimento dell’istanza di reclamo o mediazione.