L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento simile al piano di risanamento, ma le differenze non sono di scarso rilievo.
Innanzitutto, nel caso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è richiesto il consenso dei creditori che dispongono del 60% dei debiti dell’impresa in crisi, l’omologazione del Tribunale, mentre nessun requisito di questo tipo è previsto per il piano di risanamento, sebbene sia richiesto un accordo tra debitore e creditori, ma senza specifiche regole al riguardo.
Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione sono decisamente più ampi rispetto a quelli del piano di risanamento.
Infatti, oltre all’esenzione da azione revocatoria di atti, pagamenti e garanzie, conseguenti al piano e all’accordo, e dalle conseguenze penali per le operazioni compiute in attuazione del piano e dell’accordo, effetti comuni sia del piano di risanamento sia dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, per quest’ultimo è previsto anche il divieto di azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa in crisi, oltre alla prededucibilità dei finanziamenti erogati per l’attuazione dell’accordo, o in occasione della presentazione della domanda di accesso anticipato alla procedura dell’accordo di ristrutturazione.
Queste differenze sono dovute al fatto che l’accordo di ristrutturazione è soggetto al vaglio dell’autorità giudiziaria, a differenza del piano di risanamento.
Un altro elemento di differenza è che, mentre il piano di risanamento è disciplinato solo da un articolo del Codice della crisi di impresa, all’accordo di ristrutturazione dei debiti sono invece dedicati 11 articoli.
Di conseguenza, l’accordo di ristrutturazione dei debiti si caratterizza per una maggiore conoscibilità dell’iniziativa e degli effetti, con vantaggi per i creditori, ma anche tempi procedurali potenzialmente più lunghi, anche per effetto di possibili opposizioni e impugnazioni, che potrebbero determinare maggiori difficoltà attuative, soprattutto quando la durata del processo di risanamento fino alla sua ufficializzazione diventa eccessiva, con la possibile conseguenza di pregiudicare i rapporti con clienti e fornitori, e dunque danneggiare irreparabilmente l’attività imprenditoriale.