Differenza tra concordato e accordo di ristrutturazione?

Filippo D'angelo
2025-09-29 18:55:25
Numero di risposte
: 30
L'accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento di soluzione della crisi di impresa mediante il quale l’azienda in difficoltà cerca di ridurre la propria esposizione debitoria, proponendo un accordo che, per essere efficace, deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti complessivi dell’imprenditore in crisi.
Il concordato preventivo è una soluzione alla crisi di impresa più complessa rispetto all’accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto vi è una procedura che non è molto lontana da quella fallimentare.
L’attivazione dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti, così come del Concordato preventivo, pur producendo nel corso della procedura effetti leggermente diversi, assicurano entrambi una protezione piuttosto significativa dell’azienda in difficoltà.
L’Accordo di ristrutturazione dei debiti è la soluzione da preferire quando la crisi, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura del Concordato preventivo.
Il Concordato preventivo diventa pertanto una opzione inevitabile quando le risorse finanziarie a disposizione dell’impresa in crisi sono inferiori al 40% dei debiti aziendali.

Sarita Vitali
2025-09-29 14:50:15
Numero di risposte
: 21
Il concordato preventivo consente di gestire il risanamento del debito in maniera più flessibile, ma attraverso una procedura più complessa, più lunga e più costosa, che per certi versi si avvicina a quella fallimentare e che prevede un controllo più stretto da parte del Tribunale, che vigila sull’esecuzione del piano.
A differenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo assicura inoltre una protezione più lunga dalle azioni esecutive.
A differenza del concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti prevede una procedura più snella e più breve di risanamento del debito bancario, in cui il controllo del Tribunale è puramente formale.
Altra differenza sostanziale, inoltre, è quella relativa alle spese procedurali: entro 15 giorni dal decreto di ammissione, infatti, il debitore deve depositare tra il 20% e il 50% delle spese stimate.
Ricordiamo che il concordato preventivo diventa l’unico strumento di risanamento della crisi percorribile quando le risorse finanziarie a disposizione sono inferiori al 40% dei debiti aziendali o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non raggiunge il 60% dei consensi tra i creditori.

Raoul Ruggiero
2025-09-29 14:49:33
Numero di risposte
: 19
E’ una procedura concorsuale riservata all’imprenditore non minore, con un giudice delegato, un commissario giudiziale, e una fase in cui si svolgono le operazioni di voto.
Vi è la possibilità di distribuire il valore generato dal piano “bypassando” completamente le cause legittime di prelazione.
Non sono previsti particolari limiti o “paletti” al fatto che il piano sia di natura liquidatoria.
Il vaglio del Tribunale è molto più “leggero”, si limita a verificare la ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi.
E’ strettamente richiesta l’unanimità delle classi, senza alcuna deroga.
In caso di mancata omologa, è possibile “passare” al concordato preventivo per evitare la liquidazione giudiziale.
Il passaggio è possibile anche in senso inverso purchè non siano ancora cominciate le operazioni di voto.

Eriberto De Santis
2025-09-29 14:37:54
Numero di risposte
: 19
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento simile al piano di risanamento, ma le differenze non sono di scarso rilievo.
Innanzitutto, nel caso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è richiesto il consenso dei creditori che dispongono del 60% dei debiti dell’impresa in crisi, l’omologazione del Tribunale, mentre nessun requisito di questo tipo è previsto per il piano di risanamento, sebbene sia richiesto un accordo tra debitore e creditori, ma senza specifiche regole al riguardo.
Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione sono decisamente più ampi rispetto a quelli del piano di risanamento.
Infatti, oltre all’esenzione da azione revocatoria di atti, pagamenti e garanzie, conseguenti al piano e all’accordo, e dalle conseguenze penali per le operazioni compiute in attuazione del piano e dell’accordo, effetti comuni sia del piano di risanamento sia dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, per quest’ultimo è previsto anche il divieto di azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa in crisi, oltre alla prededucibilità dei finanziamenti erogati per l’attuazione dell’accordo, o in occasione della presentazione della domanda di accesso anticipato alla procedura dell’accordo di ristrutturazione.
Queste differenze sono dovute al fatto che l’accordo di ristrutturazione è soggetto al vaglio dell’autorità giudiziaria, a differenza del piano di risanamento.
Un altro elemento di differenza è che, mentre il piano di risanamento è disciplinato solo da un articolo del Codice della crisi di impresa, all’accordo di ristrutturazione dei debiti sono invece dedicati 11 articoli.
Di conseguenza, l’accordo di ristrutturazione dei debiti si caratterizza per una maggiore conoscibilità dell’iniziativa e degli effetti, con vantaggi per i creditori, ma anche tempi procedurali potenzialmente più lunghi, anche per effetto di possibili opposizioni e impugnazioni, che potrebbero determinare maggiori difficoltà attuative, soprattutto quando la durata del processo di risanamento fino alla sua ufficializzazione diventa eccessiva, con la possibile conseguenza di pregiudicare i rapporti con clienti e fornitori, e dunque danneggiare irreparabilmente l’attività imprenditoriale.