La differenza fondamentale tra i due piani risiede, pertanto, nel fatto che solo il Piano di Ristrutturazione postula necessariamente un accordo con i creditori e, soprattutto, nel fatto che il controllo del giudice è anticipato rispetto a quanto accade nell’ipotesi del piano attestato, in cui il controllo è solo eventuale e, in ogni caso, successivo alla dichiarazione di fallimento.
Il piano di Risanamento rappresenta una proposta fatta dal debitore in crisi nei confronti dei propri creditori, con cui viene rappresentata la reale situazione dell’impresa e le prospettive di risanamento che si propongono.
In tal senso, il programma proposto deve essere, da un lato, idoneo in astratto a consentire il risanamento dell’impresa e, dall’altro, realizzabile in concreto, secondo le condizioni contingenti in cui si trova l’impresa.
Ovviamente la scelta tra un piano di risanamento e un piano di ristrutturazione deve essere necessariamente vagliata in base al caso di specie e solo a seguito di un’attenta disamina della situazione generale dell’impresa in crisi.