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Qual è la differenza tra un piano attestato di risanamento e un accordo di ristrutturazione?

Assunta Ferretti
Assunta Ferretti
2025-09-29 16:01:33
Numero di risposte : 26
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L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento simile al piano di risanamento, ma le differenze non sono di scarso rilievo. Nel caso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è richiesto il consenso dei creditori che dispongono del 60% dei debiti dell’impresa in crisi, l’omologazione del Tribunale, mentre nessun requisito di questo tipo è previsto per il piano di risanamento, sebbene sia richiesto un accordo tra debitore e creditori, ma senza specifiche regole al riguardo. Gli effetti dell’accordo di ristrutturazione sono decisamente più ampi rispetto a quelli del piano di risanamento. Per quest’ultimo è previsto anche il divieto di azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa in crisi, oltre alla prededucibilità dei finanziamenti erogati per l’attuazione dell’accordo, o in occasione della presentazione della domanda di accesso anticipato alla procedura dell’accordo di ristrutturazione. Queste differenze sono dovute al fatto che l’accordo di ristrutturazione è soggetto al vaglio dell’autorità giudiziaria, a differenza del piano di risanamento. Un altro elemento di differenza è che, mentre il piano di risanamento è disciplinato solo da un articolo del Codice della crisi di impresa, all’accordo di ristrutturazione dei debiti sono invece dedicati 11 articoli.
Tosca De rosa
Tosca De rosa
2025-09-29 15:59:12
Numero di risposte : 22
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La differenza fondamentale tra i due piani risiede, pertanto, nel fatto che solo il Piano di Ristrutturazione postula necessariamente un accordo con i creditori e, soprattutto, nel fatto che il controllo del giudice è anticipato rispetto a quanto accade nell’ipotesi del piano attestato, in cui il controllo è solo eventuale e, in ogni caso, successivo alla dichiarazione di fallimento. Il piano di Risanamento rappresenta una proposta fatta dal debitore in crisi nei confronti dei propri creditori, con cui viene rappresentata la reale situazione dell’impresa e le prospettive di risanamento che si propongono. In tal senso, il programma proposto deve essere, da un lato, idoneo in astratto a consentire il risanamento dell’impresa e, dall’altro, realizzabile in concreto, secondo le condizioni contingenti in cui si trova l’impresa. Ovviamente la scelta tra un piano di risanamento e un piano di ristrutturazione deve essere necessariamente vagliata in base al caso di specie e solo a seguito di un’attenta disamina della situazione generale dell’impresa in crisi.