Il piano di risanamento è un istituto giuridico previsto dalla legge italiana.
È previsto dall'art. 67, terzo comma, lett. d, della legge fallimentare italiana.
Il piano prevede il compimento di atti funzionali al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
La predisposizione di un piano di risanamento incide sugli atti pregiudizievoli ai creditori, ossia sulla disciplina della revocatoria fallimentare.
Il legislatore ha, quindi, subordinato l'esenzione alla contemporanea ricorrenza delle seguenti condizioni: che il piano appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa.
Che il piano appaia idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa.
Che la ragionevolezza del piano sia attestata dalla relazione asseverata di un revisore contabile in possesso dei requisiti professionali per essere nominato curatore fallimentare.
Di sicuro la volontà del legislatore nell'apportare le modifiche all'art. 67 è stata quella di trovare soluzioni stragiudiziali della crisi che, da un lato, non facciano venir meno il principio della par condicio creditorum ma che, dall'altro versante, tutelino il debitore, dandogli la possibilità di risanare l'impresa avendo come obiettivo di salvaguardare il patrimonio aziendale e la capacità dell'impresa di produrre ricchezza.