Che cosa accade ai debiti e ai crediti in caso di cessione di azienda?
Clea Pagano
2025-10-13 15:15:20
Numero di risposte
: 26
Tra questi rientrano anche i debiti tributari, per i quali vige una responsabilità rafforzata in capo al soggetto cessionario.
La responsabilità del cessionario nella cessione di azienda, è quindi circoscritta agli importi iscritti nei libri contabili obbligatori.
Per quanto concerne, invece, i crediti, questi vengono ceduti all’acquirente all’atto di cessione, fatta eccezione per quelli che vengono esclusi con una clausola apposita.
Anche per la cessione dei debiti è prevista una continuità tra cedente e acquirente in modo da tutelare la posizione dei terzi.
Qualora i debiti risultano dai libri contabili, vi sarà anche una responsabilità solidale in capo al venditore e all’acquirente.
Priamo Ferraro
2025-10-01 03:03:08
Numero di risposte
: 24
In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall’alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l’omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all’esercizio dell’azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall’art. 2560 c.c.
Per i predetti debiti, infatti, non può operare l’automatica estensione di responsabilità all’acquirente prevista dall’art. 2112, secondo comma, prima parte, c.c.
La solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali.
Il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l’omesso versamento dei contributi obbligatori.
Il beneficiario dell’operazione risponda dei debiti per contributi previdenziali ed assicurativi, non costituendo un credito del dipendente nei confronti del datore di lavoro, soltanto nell’ipotesi in cui tali passività risultino dai libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560 c.c.
L’art. 2112, co. 2, c.c. prevede, infatti, la responsabilità solidale delle parti del contratto di trasferimento d’azienda soltanto “per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
Restano, invece, esclusi dall’ambito di applicazione di tale norma i crediti di terzi non “lavoratori”, ancorchè legati nella genesi e nella causa al rapporto di lavoro.