In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall’alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l’omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all’esercizio dell’azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall’art. 2560 c.c.
Per i predetti debiti, infatti, non può operare l’automatica estensione di responsabilità all’acquirente prevista dall’art. 2112, secondo comma, prima parte, c.c.
La solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali.
Il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l’omesso versamento dei contributi obbligatori.
Il beneficiario dell’operazione risponda dei debiti per contributi previdenziali ed assicurativi, non costituendo un credito del dipendente nei confronti del datore di lavoro, soltanto nell’ipotesi in cui tali passività risultino dai libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560 c.c.
L’art. 2112, co. 2, c.c. prevede, infatti, la responsabilità solidale delle parti del contratto di trasferimento d’azienda soltanto “per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
Restano, invece, esclusi dall’ambito di applicazione di tale norma i crediti di terzi non “lavoratori”, ancorchè legati nella genesi e nella causa al rapporto di lavoro.