Si ha abuso di dipendenza economica quando un’impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della legge 287/90 in materia di abuso della posizione dominante, l'Autorità può quindi intervenire qualora ravvisi un abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato.
La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subìto l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
L’Autorità può quindi intervenire qualora ravvisi un abuso di posizione contrattuale.
La legge antitrust nazionale non vieta quindi la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso che si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori.
Anche in assenza di un abuso di posizione dominante, lo sfruttamento del potere negoziale da parte di una impresa può comportare un abuso di dipendenza economica, vietato dalla legge nazionale.