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Quali sono le misure di protezione?

Ivano Pellegrino
Ivano Pellegrino
2025-11-02 06:17:46
Numero di risposte : 21
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Misure di protezione tecnico-organizzative Il fabbricante di una sostanza o di un preparato chimico deve indicare al punto 7.1 della scheda di dati di sicurezza (SDS), conformemente all’articolo 20 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), le precauzioni da adottare per garantire un utilizzo sicuro. Il fabbricante deve indicare le misure di protezione da adottare per garantire un utilizzo sicuro della sostanza chimica, in particolare le misure di natura tecnica quali: misure di contenimento per la riduzione del rilascio della sostanza o del preparato, misure di ventilazione locale o generale, misure volte a prevenire la formazione di aerosol e polveri, misure di prevenzione degli incendi, misure volte a prevenire la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili, misure volte a ridurre il rilascio della sostanza o della miscela nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi. Misure di protezione personale Secondo l’articolo 20 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) la scheda di dati di sicurezza (SDS) deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 453/2010. Uno di questi requisiti sancisce l’obbligo per il fabbricante di fornire le seguenti informazioni sui dispositivi di protezione individuale al punto 8 della SDS. a. Protezioni per occhi/volto Va specificato il tipo di protezione per gli occhi/il volto richiesto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto. Esempi: vetri di sicurezza, occhiali protettivi, maschera facciale. b. Protezione della pelle i. Protezione delle mani Specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto nonché tenendo presenti l'entità e la durata dell'esposizione dermica, compresi: il tipo di materiale ed il suo spessore, tempi di permeazione tipici o minimi del materiale dei guanti. Se necessario, indicare eventuali misure supplementari per la protezione delle mani. ii. Altro Se è necessario proteggere parti del corpo diverse dalle mani, va specificato il tipo e la qualità dei dispositivi di protezione necessari, quali guanti lunghi, stivali, tute, a seconda dei pericoli connessi alla sostanza o miscela e al potenziale di contatto. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari. c. Protezione respiratoria: Per gas, vapori, nebbie o polveri, va specificato il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere idonee (p.es. maschere intere, semimaschere e quarti di maschera e filtri adeguati), oppure gli autorespiratori. d. Pericoli termici Quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali che presentano un pericolo termico, va dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei dispositivi stessi. Qui di seguito riportiamo un elenco (non esaustivo) delle norme relative ai dispositivi di protezione individuale che devono utilizzare i lavoratori che manipolano sostanze o preparati chimici. Protezione degli occhi: EN 166 Guanti di protezione: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 Indumenti di protezione: EN 13832, EN 340, EN 14605 Protezione respiratoria: EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149
Marianna Ferrara
Marianna Ferrara
2025-10-25 12:25:02
Numero di risposte : 18
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Le misure di protezione servono a contenere il danno. Sono la difesa ultima per la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori ed è per questo motivo che devono essere puntualmente e correttamente applicate. Le misure di protezione sono importanti nel sistema prevenzionistico in quanto potrebbero essere l’ultima difesa per la sicurezza e la salute del lavoratore. Il datore di lavoro deve indicare nel documento di valutazione dei rischi le misure di prevenzione e di protezione attuate. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Liliana Bellini
Liliana Bellini
2025-10-25 09:17:15
Numero di risposte : 26
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Le misure di protezione sul lavoro sono l'insieme delle misure previste e finalizzate a limitare le conseguenze di un evento dannoso. Le misure di protezione sul lavoro, secondo definizione, si concretizzano mediante l’utilizzo di: Dispositivi di protezione collettiva da utilizzare per lo svolgimento di specifiche attività lavorative e che proteggono più lavoratori contemporaneamente. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che sono consegnati al singolo lavoratore in relazione alle attività da svolgere.
Benedetta Amato
Benedetta Amato
2025-10-25 08:27:43
Numero di risposte : 34
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Le misure di sicurezza possono essere personali e limitare la libertà individuale detentive e non detentive oppure possono essere patrimoniali ed incidere soltanto sul patrimonio del soggetto cauzione di buona condotta e confisca. Le misure detentive sono: l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza il ricovero in una casa di cura e custodia per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti a seguito dei decreti legge 22 dicembre 2011 n. 211 e 31 marzo 2014 n.52 dal 1°aprile 2015 sostituito dal ricovero nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra dal 1°aprile 2015 sostituito dal ricovero nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori, misura soppressa dall'art. 36 del DPR 448/1988 che ha previsto che vada eseguita solo, se necessario, nelle forme di collocamento in comunità. Le misure non detentive sono: la libertà vigilata ad esempio obbligo di avere una stabile attività lavorativa, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora il divieto di soggiorno in uno o più comuni ovvero in una o più province il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche l'espulsione dello straniero dallo Stato.