Misure di protezione tecnico-organizzative Il fabbricante di una sostanza o di un preparato chimico deve indicare al punto 7.1 della scheda di dati di sicurezza (SDS), conformemente all’articolo 20 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), le precauzioni da adottare per garantire un utilizzo sicuro.
Il fabbricante deve indicare le misure di protezione da adottare per garantire un utilizzo sicuro della sostanza chimica, in particolare le misure di natura tecnica quali: misure di contenimento per la riduzione del rilascio della sostanza o del preparato, misure di ventilazione locale o generale, misure volte a prevenire la formazione di aerosol e polveri, misure di prevenzione degli incendi, misure volte a prevenire la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili, misure volte a ridurre il rilascio della sostanza o della miscela nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi.
Misure di protezione personale Secondo l’articolo 20 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) la scheda di dati di sicurezza (SDS) deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 453/2010.
Uno di questi requisiti sancisce l’obbligo per il fabbricante di fornire le seguenti informazioni sui dispositivi di protezione individuale al punto 8 della SDS.
a. Protezioni per occhi/volto Va specificato il tipo di protezione per gli occhi/il volto richiesto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto.
Esempi: vetri di sicurezza, occhiali protettivi, maschera facciale.
b. Protezione della pelle i. Protezione delle mani Specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto nonché tenendo presenti l'entità e la durata dell'esposizione dermica, compresi: il tipo di materiale ed il suo spessore, tempi di permeazione tipici o minimi del materiale dei guanti.
Se necessario, indicare eventuali misure supplementari per la protezione delle mani.
ii. Altro Se è necessario proteggere parti del corpo diverse dalle mani, va specificato il tipo e la qualità dei dispositivi di protezione necessari, quali guanti lunghi, stivali, tute, a seconda dei pericoli connessi alla sostanza o miscela e al potenziale di contatto.
Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari.
c. Protezione respiratoria: Per gas, vapori, nebbie o polveri, va specificato il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere idonee (p.es. maschere intere, semimaschere e quarti di maschera e filtri adeguati), oppure gli autorespiratori.
d. Pericoli termici Quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali che presentano un pericolo termico, va dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei dispositivi stessi.
Qui di seguito riportiamo un elenco (non esaustivo) delle norme relative ai dispositivi di protezione individuale che devono utilizzare i lavoratori che manipolano sostanze o preparati chimici.
Protezione degli occhi: EN 166 Guanti di protezione: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 Indumenti di protezione: EN 13832, EN 340, EN 14605 Protezione respiratoria: EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149