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Lesione della legittima: come tutelarsi?

Giobbe Giordano
Giobbe Giordano
2025-06-13 09:31:45
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Il legittimario, al fine di precisare i limiti della lesione della sua quota di legittima, possa allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l’accoglimento di tale domanda può assicurargli l’assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni. In tal senso infatti, viene ribadito come nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice debba anzitutto accertare quale sia la quota spettante al legittimario, riunire poi fittiziamente i beni e determinare l’asse ereditario, procedendo poi alla valutazione legata ai valori del tempo di apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, siano o meno fruttiferi. Come dimostrato dall’art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l’applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all’art.720 c.c..