Quando in forza dell'art. 1989 co. 1 cc la promessa al pubblico è vincolante?

Ausonio Fabbri
2025-07-08 04:43:20
Numero di risposte
: 11
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.
Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
L'art. 1989, con disposizione suppletiva, in caso di mancata determinazione del termine finale di validità della promessa fissa lo stesso in un anno a decorrere dalla pubblicazione.
Il legislatore molto chiaramente delinea due differenti ipotesi di promessa al pubblico; quella in virtù della quale si promette una prestazione a favore di chi compirà una determinata azione, nonché quella con cui si promette una prestazione a favore di chi si trovi in una certa situazione.

Raffaele Lombardi
2025-07-07 23:48:07
Numero di risposte
: 12
La promessa al pubblico di cui all'art. 1989 del codice civile è una promessa che vincola il dichiarante, resa a una generalità indefinita di persone. La promessa al pubblico acquista efficacia nel momento in cui la stessa viene resa pubblica. La prestazione promessa dev'essere eseguita a favore di chi compia una certa azione o si trovi in una determinata situazione. A norma del secondo comma dell'art. 1989 c.c., l'obbligazione scade trascorso un anno dal momento in cui la promessa è stata resa pubblica. Ciò, a meno che non sia previsto un diverso termine e a condizione che al promittente non sia stato comunicato il compimento dell'azione o il verificarsi della situazione che dà diritto alla prestazione promessa. La promessa al pubblico è vincolante quando è resa pubblica e quando sono rispettate le condizioni stabilite dal codice civile, come ad esempio la serietà della volontà del dichiarante e della prestazione offerta. In caso di più persone che realizzano la situazione o l'azione prevista nella promessa, la prestazione viene eseguita a favore della prima persona che ne dà notizia al promittente, a meno che quest'ultimo non abbia previsto un diverso criterio di scelta. La revoca della promessa al pubblico è possibile solo per giusta causa e sempre che l'azione non sia stata già compiuta o la situazione non si sia già verificata. La disciplina sui contratti può essere applicata alle promesse unilaterali, compresa la promessa al pubblico, ove compatibili e salvo diverse disposizioni di legge.
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