La responsabilità precontrattuale è un tipo di responsabilità che sussiste quando ancora non si è formato un vero e proprio accordo tra le parti.
La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all’esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l’omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso.
Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato.
Tale tipo di responsabilità sarebbe, secondo dottrina e costante giurisprudenza, riconducibile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto la violazione del dovere di buona fede e correttezza si verifica al di fuori di un contratto, durante la sua formazione.
Si individua “una forma di responsabilità extracontrattuale che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto”.
Per ottenere il risarcimento, il danneggiato dovrà dimostrare il danno che ha subìto nel momento delle trattative non andate a buon fine per causa a lui non imputabile dimostrando, inoltre, la mancata conclusione del contratto; la conclusione di un contratto invalido o inefficace; la conclusione di un contratto non conveniente.