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Quali caratteristiche deve avere la documentazione precontrattuale?

Giulio Martini
Giulio Martini
2025-07-08 13:26:25
Numero di risposte : 5
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La documentazione precontrattuale deve contenere tutte le indicazioni necessarie all’individuazione delle coperture assicurative prestate. La documentazione precontrattuale deve essere un documento informativo di base per i prodotti assicurativi e contiene le informazioni significative per la comprensione del prodotto. La documentazione precontrattuale deve avere informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quanto trovato nel DIP per aiutare il potenziale contraente a comprendere più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto. La documentazione precontrattuale deve contenere informazioni come franchigie, scoperti, esemplificazioni, definizione delle garanzie ecc… La documentazione precontrattuale deve essere un ulteriore strumento che metta in evidenza la massima trasparenza con cui l'azienda lavora, sicuri di fare il bene dei clienti. La documentazione precontrattuale deve essere in piena linea con il Regolamento 41 dell’IVASS, ai sensi del decreto legislativo 7Settembre 2005, n°209-Codice delle Assicurazioni private, che si impegna a tutelare i consumatori richiedendo la massima trasparenza. La documentazione precontrattuale deve esprimere pienamente la vision aziendale di massima trasparenza. La documentazione precontrattuale deve essere fornita senza però chiedere in cambio alcun dato come mail, nominativi ecc… La documentazione precontrattuale deve elencare tutte le garanzie previste dal prodotto con le loro specifiche tecniche e relative esclusioni. La documentazione precontrattuale deve contenere informazioni necessarie ad individuare e comprendere le esigenze assicurative del potenziale cliente per poter formulare una proposta adeguata.
Gilda Neri
Gilda Neri
2025-07-08 13:01:45
Numero di risposte : 12
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La documentazione precontrattuale deve essere caratterizzata dalla semplificazione, la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni. Deve contenere informazioni sull’intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto e, soprattutto tutti gli elementi relativi alle condizioni economiche dell’offerta. La documentazione precontrattuale differisce a seconda del prodotto offerto alla clientela, ad esempio, nel caso di un finanziamento CCD la Banca è tenuta a fornire al consumatore le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato. Deve essere fornita un’informativa corretta, chiara ed esauriente affinché vi sia un’effettiva trasparenza dei rapporti bancari. La documentazione precontrattuale deve includere il foglio informativo, la copia completa del contratto, il documento di sintesi delle principali condizioni e la guida pratica. Tutte queste informazioni devono essere fornite al cliente prima della conclusione del contratto, durante la fase precontrattuale, in modo che possa prendere una decisione informata e consapevole. La documentazione precontrattuale deve essere personalizzata per il singolo contraente e deve riportare le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.
Ugo Gatti
Ugo Gatti
2025-07-08 10:06:55
Numero di risposte : 14
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L’informativa precontrattuale è l’insieme di documenti, relativi ad un prodotto o servizio, che un intermediario è obbligato a mettere a disposizione dei clienti prima della stipula di un contratto secondo le norme sulla trasparenza emanate dalla Banca d’Italia. Tali documenti devono essere redatti secondo rigidi standard di forma e contenuto che variano a seconda del prodotto o servizio offerto. Nel dettaglio, l’intermediario deve fornire: il documento sui “Principali diritti del cliente”; il foglio informativo; la copia completa del contratto; il documento di sintesi; la guida pratica.
Bortolo Gallo
Bortolo Gallo
2025-07-08 09:44:00
Numero di risposte : 10
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L’informativa precontrattuale consiste in un set di documenti che il Distributore Assicurativo deve consegnare o portare a conoscenza del cliente, prima della stipula del contratto. L’informativa precontrattuale è obbligatoria per tutti i distributori assicurativi ed è composta da una serie di documenti che descrivono il vincolo contrattuale che, laddove sottoscritto, prova l’esistenza del contratto di assicurazione. Questo il contenuto del set informativo della documentazione precontrattuale e contrattuale: Documentazione informativa precontrattuale relativa alla tipologia di prodotto. A tutto questo, si aggiunge, al prodotto distribuito dall’Intermediario, la consegna degli allegati 3, 4 o 4 bis e 4 ter. Le condizioni di assicurazioni, Glossario, Modulo di proposta o contratto di assicurazione.
Concetta De rosa
Concetta De rosa
2025-07-08 09:33:06
Numero di risposte : 13
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A documenti chiari ed esaurienti, non fuorvianti e non ridondanti, sintetici ma completi, si associa infatti una maggior tutela del contraente, in coerenza con quanto previsto dall’art. 166 del Codice delle assicurazioni private. In tal senso, per IVASS l’informativa precontrattuale sul prodotto e sul distributore devono essere compilate con un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, assicurando altresì la completezza delle informazioni essenziali. Al fine di garantire al contraente una conoscenza piena delle caratteristiche del prodotto, IVASS considera necessario un totale raccordo tra le informazioni della documentazione precontrattuale e quelle delle condizioni generali di contratto. Tale correlazione dovrebbe essere particolarmente stretta nel caso di clausole su decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, costi.