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Qual è la differenza tra responsabilità contrattuale e precontrattuale?

Isabel Rossi
Isabel Rossi
2025-07-19 07:52:03
Numero di risposte : 17
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La responsabilità contrattuale consegue all’inadempimento di un’obbligazione preesistente, mentre la seconda si ha quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto senza essere legato da alcun rapporto. Ciò che conta, infatti, è l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato che può scaturire anche da una delle altre fonti indicate dall’articolo 1173 c.c.. La responsabilità precontrattuale sulla cui collocazione la dottrina è divisa: alcuni autori la riconducono nell’area della responsabilità extracontrattuale, altri in quella contrattuale, e c’è addirittura chi parla a tal proposito di tertium genus. Una prima diversità attiene all’onere della prova. Mentre nella responsabilità extracontrattuale esso è a carico del danneggiato per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l’atteggiamento soggettivo dell’autore, in quella contrattuale l’onere della prova è invertito: in ogni caso di inadempimento il legislatore presume la colpa del debitore esonerando l’attore dal relativo onere probatorio. Ulteriore diversità è nella valutazione del danno. Nella responsabilità extracontrattuale vanno risarciti tutti i danni siano essi prevedibili o non prevedibili, in quella contrattuale, quando non si ravvisi il dolo, sono da risarcire solo i danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. Altra differenza poi concerne l’istituto della mora che, mentre nella responsabilità contrattuale non opera mai automaticamente al ritardo, potendosi configurare una tolleranza del creditore al ritardo, in quella extracontrattuale invece essa opera ex re in quanto non è possibile al contrario ammettere alcuna tolleranza. L’articolo 2947 CC introduce una prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale riducendolo a due anni per i danni da circolazione di veicoli. Viceversa in campo contrattuale, stante l’esplicito riferimento dell’articolo 2947 al fatto illecito, si applica la regola generale dell’articolo 2946 che prevede il termine di decorrenza decennale, salvi termini più brevi per alcuni tipi di contratti.
Gabriella Barbieri
Gabriella Barbieri
2025-07-08 13:04:10
Numero di risposte : 16
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La responsabilità precontrattuale è un tipo di responsabilità che sussiste quando ancora non si è formato un vero e proprio accordo tra le parti. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. La buona fede è una regola di condotta e viene intesa sostanzialmente come correttezza a norma dell’art. 1175 c.c.. Questo tipo di responsabilità tutela l’interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili; non concludere contratti invalidi o inefficaci; non subire inganni durante la negoziazione. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all’esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l’omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso. La responsabilità contrattuale si riferisce invece alla violazione degli obblighi derivanti da un contratto già concluso. Tale tipo di responsabilità sarebbe, secondo dottrina e costante giurisprudenza, riconducibile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto la violazione del dovere di buona fede e correttezza si verifica al di fuori di un contratto, durante la sua formazione.