Chi esercita il controllo sulle fondazioni?

Massimo Barbieri
2025-08-15 16:35:19
Numero di risposte
: 17
L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni.
L'autorita' governativa provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi.
L'autorita' governativa annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume.
L'autorita' governativa puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

Danuta Conte
2025-08-11 20:23:01
Numero di risposte
: 18
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni.
Puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume.
Provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi.

Emilia Montanari
2025-08-04 04:35:31
Numero di risposte
: 12
L'ORGANO DI CONTROLLO, anche monocratico, ai sensi del co. 1, art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, deve essere nominato, quindi, in ogni caso e indipendentemente dal superamento dei limiti previsti nei successivi commi 2 e 3 che riguardano esclusivamente le associazioni.
Il secondo periodo del co. 6, art. 30 del Codice, prevede che l'Organo di controllo esercita inoltre il controllo contabelle nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
Tutte le funzioni di controllo, di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 e il controllo contabile specifico dell'Istituto della Revisione legale dei conti, possono essere concentrate in un unico professionista revisore legale dei conti iscritto anche in uno degli albi professionali individuati, a norma del co. 2, art. 2397 del codice civile, con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Raoul Mariani
2025-07-31 14:05:32
Numero di risposte
: 16
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita, ai sensi dell'art. 25 del codice civile, le funzioni di vigilanza e di controllo sulla fondazione. La norma conferisce all'ONC autonomia statutaria e gestionale, nel rispetto dalle norme del Codice del Terzo Settore, del codice civile e delle norme attuative. Ai sensi dell'art. 64, comma 2 del Codice del Terzo Settore, i componenti del Consiglio di amministrazione sono designati da vari soggetti pubblici e privati. La maggioranza degli stessi è espressione delle fondazioni di origine bancaria. Il Presidente del Collegio sindacale dell'ONC viene designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre i restanti componenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Ivonne Russo
2025-07-17 20:27:00
Numero di risposte
: 23
La Regione del Veneto esercita le funzioni di controllo e vigilanza, previste dall'art. 25 del Codice Civile, sulle Fondazioni iscritte del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato secondo le disposizioni dettate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 602 dell'8 maggio 2017.
La Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi sulla base delle dichiarazioni presentate dalle Fondazioni, individua annualmente un campione delle stesse, non inferiore al 15%, da sottoporre a controllo successivo effettuato mediante sorteggio.
Per ogni informazione utile è possibile contattare la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi ai seguenti recapiti: Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2795912 - 5909 - 5961 E-mail: [email protected] Pec: [email protected]
La Regione del Veneto esercita le funzioni di controllo e vigilanza, previste dall'art. 25 del Codice Civile, sulle Fondazioni iscritte del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato secondo le disposizioni dettate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 602 dell'8 maggio 2017.
Nuove modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.
Modifiche ed integrazione della modulistica correlata.
Decreto n. 12 del 10 maggio 2018.
Modifiche e integrazioni alla modulistica correlata.