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Cosa sono i vincoli precontrattuali?

Annamaria Bianco
Annamaria Bianco
2025-07-08 11:33:39
Numero di risposte : 12
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I vincoli precontrattuali sono definiti come negozi preparatori e si concludono nel corso delle trattative precontrattuali. Tali negozi hanno una causa particolare ma al pari di qualsiasi altro negozio deve contenere gli elementi essenziali di cui art 1325. I vincoli precontrattuali sono proposta irrevocabile, opzione, prelazione e contratto preliminare. Essi producono esclusivamente effetti obbligatori tra le parti per cui la violazione di uno di questi vincoli è generalmente sottoposto a responsabilita risarcitoria. Con questi vincoli non sempre le parti si obbligano a concludere successivo contratto. Si tratta in qualche modo di vincoli apposti volontariamente alla propria autonomia negoziale sotto diversi profili ad esempio con il contratto preliminare ci si vincola alla conclusione del contratto, con la prelazione invece le parti non si obbligano alla conclusione del contratto ma si obbligano a preferire un contraente se dovessero in futuro poi giungere a stipulazione. L’opzione invece è il negozio con cui le parti non si vincolano ala conclusione del contratto ma semplicemente una si queste parti si vincola a mantenere ferma la propria proposta per un determinato periodo di tempo e lo stesso dicasi per la proposta irrevocabile. È la proposta che il proponente si impegna a non ritirare per un certo tempo. Ove il proponente ritiri la proposta la revoca non avra effetto.
Ileana De Angelis
Ileana De Angelis
2025-07-08 10:39:11
Numero di risposte : 11
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La conclusione del contratto può essere preceduta da vincoli di vario tipo e natura incidenti nella formazione del contratto. Le trattative, per quanto avanzate, non possono vincolare alla conclusione del contratto né possono vincolare al loro proseguimento. Unica regola sancita è l’obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza nello svolgimento delle medesime. Le parti devono essere reciprocamente leali e sincere e devono nutrire reale interesse al raggiungimento di un accordo. Devono inoltre scambiarsi informazioni affinché i termini della trattativa risultino trasparenti. Ove la lealtà e correttezza vengano meno si avrà responsabilità della parte per violazione dell'art 1337 c.c. Nella stessa forma di responsabilità incorre anche colui il quale non dia notizia di una conosciuta o conoscibile causa di invalidità del contratto oppure faccia concludere all'altra parte un contratto sgradito in conseguenza della sua scorrettezza. La tesi della natura contrattuale appare preferibile sia per i più energici rimedi esperibili sul piano sostanziale e processuale.