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Cosa sono i vincoli precontrattuali?

Marianita Damico
Marianita Damico
2025-07-19 19:43:41
Numero di risposte : 27
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I vincoli precontrattuali si suddividono in proposta irrevocabile, opzione, contratto preliminare, patto di prelazione e contratto normativo. Le parti assumono impegni, o in qualche misura, obblighi in relazione ad una futura stipulazione contrattuale. Tali vincoli limitano l’autonomia negoziale delle parti. Sono vincoli ad efficacia obbligatoria e privi di effetti reali a danno di terzi. Il contratto stipulato con il terzo in violazione degli stessi è valido ed efficace, resta salvo il diritto al risarcimento del danno della parte lesa. Il patto di opzione attribuisce all’opzionario il diritto potestativo di concludere il contratto, mentre il concedente resta in una posizione di soggezione, in quanto la conclusione del contratto dipende dall’iniziativa dell’opzionario. La presenza di un patto di opzione condiziona la procedura di formazione del contratto, che non si perfeziona secondo lo schema proposta-accettazione. Il patto di prelazione è l’accordo con cui un soggetto attribuisce ad un altro il diritto ad essere preferito rispetto a terzi, a parità di condizioni, ove decida di contrarre.
Annamaria Bianco
Annamaria Bianco
2025-07-08 11:33:39
Numero di risposte : 24
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I vincoli precontrattuali sono definiti come negozi preparatori e si concludono nel corso delle trattative precontrattuali. Tali negozi hanno una causa particolare ma al pari di qualsiasi altro negozio deve contenere gli elementi essenziali di cui art 1325. I vincoli precontrattuali sono proposta irrevocabile, opzione, prelazione e contratto preliminare. Essi producono esclusivamente effetti obbligatori tra le parti per cui la violazione di uno di questi vincoli è generalmente sottoposto a responsabilita risarcitoria. Con questi vincoli non sempre le parti si obbligano a concludere successivo contratto. Si tratta in qualche modo di vincoli apposti volontariamente alla propria autonomia negoziale sotto diversi profili ad esempio con il contratto preliminare ci si vincola alla conclusione del contratto, con la prelazione invece le parti non si obbligano alla conclusione del contratto ma si obbligano a preferire un contraente se dovessero in futuro poi giungere a stipulazione. L’opzione invece è il negozio con cui le parti non si vincolano ala conclusione del contratto ma semplicemente una si queste parti si vincola a mantenere ferma la propria proposta per un determinato periodo di tempo e lo stesso dicasi per la proposta irrevocabile. È la proposta che il proponente si impegna a non ritirare per un certo tempo. Ove il proponente ritiri la proposta la revoca non avra effetto.
Ileana De Angelis
Ileana De Angelis
2025-07-08 10:39:11
Numero di risposte : 13
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La conclusione del contratto può essere preceduta da vincoli di vario tipo e natura incidenti nella formazione del contratto. Le trattative, per quanto avanzate, non possono vincolare alla conclusione del contratto né possono vincolare al loro proseguimento. Unica regola sancita è l’obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza nello svolgimento delle medesime. Le parti devono essere reciprocamente leali e sincere e devono nutrire reale interesse al raggiungimento di un accordo. Devono inoltre scambiarsi informazioni affinché i termini della trattativa risultino trasparenti. Ove la lealtà e correttezza vengano meno si avrà responsabilità della parte per violazione dell'art 1337 c.c. Nella stessa forma di responsabilità incorre anche colui il quale non dia notizia di una conosciuta o conoscibile causa di invalidità del contratto oppure faccia concludere all'altra parte un contratto sgradito in conseguenza della sua scorrettezza. La tesi della natura contrattuale appare preferibile sia per i più energici rimedi esperibili sul piano sostanziale e processuale.