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Quali sono i presupposti per l'azione di arricchimento senza causa?

Prisca Pellegrino
Prisca Pellegrino
2025-07-09 22:58:57
Numero di risposte : 6
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Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. L’azione di indebito arricchimento deve considerarsi un’azione sussidiaria e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un’altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale. L’azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui: l’azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all’impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall’azione; in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico; quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse. Pertanto, e con specifico riferimento alle azioni risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, sarà sempre ammissibile la proposizione dell’azione di ingiustificato arricchimento qualora il rigetto della domanda risarcitoria sia ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda, come in caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi. A contrario, non sarà esperibile in tutti quei casi in cui la domanda non sia sorretta dalla prova, nel merito, dell’esistenza del danno subito.
Noel Fabbri
Noel Fabbri
2025-07-09 20:37:21
Numero di risposte : 10
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I presupposti dell'azione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., sono l'arricchimento ingiustificato, ossia senza causa, di un soggetto ai danni di un altro soggetto che si impoverisce di conseguenza. L'arricchimento tanto per essere chiari, può consistere anche in un risparmio di spesa, mentre l'impoverimento può essere rappresentato dalla mancata remunerazione in relazione a una prestazione eseguita in favore di terzi così come nella perdita o mancata utilizzazione di un bene. La necessaria compresenza di detti presupposti la si evince anche da questa breve precisazione contenuta nella Cassazione n. 22556/2018 "Tra i presupposti dell'azione d'indebito arricchimento rientra la prova dell'impoverimento subito dall'istante, in conseguenza e nei limiti del vantaggio conseguito dall'arricchito, che entro tali limiti è tenuto ad indennizzarlo. Occorre la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale dall'istante subita senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica, sicché il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è invero giustificato da una ragione giuridica. La norma in sostanza afferma il principio per il quale il nostro ordinamento non ammette che un soggetto si avvantaggi in danno di qualcun altro, senza che alla base vi sia una causa di giustificazione. Trattasi di un'azione personale, esperibile solo tra i soggetti parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale. La diminuzione patrimoniale subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da indennizzare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.