Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Tuttavia, l’art. 2042 c.c. precisa che l’azione di indebito arricchimento deve considerarsi un’azione sussidiaria e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un’altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale.
Le Sezioni Unite, precisando i contorni del suddetto art. 2042 c.c., hanno pertanto chiarito che l’azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui: l’azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all’impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall’azione.
In caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.
Quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse.
Pertanto, e con specifico riferimento alle azioni risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, sarà sempre ammissibile la proposizione dell’azione di ingiustificato arricchimento qualora il rigetto della domanda risarcitoria sia ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda.
A contrario, non sarà esperibile in tutti quei casi in cui la domanda non sia sorretta dalla prova, nel merito, dell’esistenza del danno subito.