Lo split payment non si applica in presenza di fatture in cui l’acquirente sia debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, come avviene nelle operazioni rientranti nel reverse charge. La scissione del pagamento, non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Rientrano in questa seconda ipotesi i c.d. regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972. Lo split payment non si applica neppure nei casi di: - regime agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati che applicano la detrazione dell’IVA in base alla L.398 del 1991. - attività di intrattenimento, di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/72; - attività degli spettacoli viaggianti e quelle di cui all’allegato c) al Dpr 633/72, - attività agricole si cui agli articoli 34 e 34-bis del Dpr 633/72. Con riferimento alle imprese agricole, rientrano nelle condizioni di esclusione le attività connesse, quali ad esempio le attività di servizi.