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Come si dimostra la convivenza per le detrazioni?

Sara Pellegrini
Sara Pellegrini
2025-07-15 06:29:22
Numero di risposte : 7
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Per “coppia di fatto” si intendono due persone adulte che hanno una relazione stabile caratterizzata da legami affettivi e di sostegno reciproco, senza essere legate da matrimonio, unione civile, parentela o adozione. La stabile convivenza deve essere verificata attraverso i registri anagrafici ufficiali o, in loro assenza, attraverso un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. La detrazione fiscale è applicabile per le spese relative ai lavori di ristrutturazione di qualsiasi immobile in cui esiste la convivenza, anche se non è la residenza principale della coppia. È fondamentale che lo stato di convivenza sia già stabilito al momento dell’inizio del processo di ristrutturazione o dell’inizio dei lavori. In sostanza, la coppia deve essere riconosciuta come un’unione di fatto prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione e deve rimanere tale quando viene effettuato il pagamento dei lavori. La coppia deve essere ufficialmente riconosciuta come “coppia di fatto” e che la loro stabile convivenza sia verificabile attraverso documenti ufficiali o un’autodichiarazione.
Quirino Farina
Quirino Farina
2025-07-15 06:18:30
Numero di risposte : 11
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Per l’accertamento della “stabile convivenza” la legge n. 76/2016 fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” come previsto dal regolamento anagrafico richiamato dal Dpr n. 223/1989. E tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione, da rendere ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000. Infine, si ricorda che lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura, o alla data di inizio dei lavori, e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione. L’agevolazione spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
Odone Grassi
Odone Grassi
2025-07-15 05:08:32
Numero di risposte : 15
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Condizione indispensabile per il bonus per il recupero del patrimonio edilizio è che il familiare conviva con il possessore e abbia sostenuto le spese La detrazione compete al familiare che convive con il possessore dell’immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese dell’intervento edilizio, anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario Al fine di usufruire dell’agevolazione è necessario quindi che le fatture ed i bonifici di pagamento siano intestati al familiare convivente
Omar Grassi
Omar Grassi
2025-07-15 01:08:29
Numero di risposte : 10
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Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori e deve sussistere al momento in cui si effettuano le spese ammesse in detrazione. La disponibilità dell’immobile e lo status di convivenza non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione, ciò significa che non è necessario che la convivenza duri per tutto il periodo di fruizione della detrazione, perciò il contribuente che ha sostenuto le spese di ristrutturazione ha diritto a fruire dell’agevolazione anche se la convivenza si interrompe prima dei 10 anni. L’agevolazione spetta al convivente che sostiene le spese anche se i titoli abitativi sono intestati al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce dell’agevolazione. Non è richiesto che l’immobile oggetto dei lavori sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente. I soggetti che possono beneficiare della relativa agevolazione sono: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie; soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce; soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata; detentori dell’immobile; familiari conviventi; coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; conviventi more uxorio; futuro acquirente.