Per gli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive possono superare il limite del 2%. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se la discrepanza tra quanto realizzato e quanto dichiarato nel titolo edilizio resta contenuta entro delle percentuali che variano a seconda della superficie utile. Tale limite è del 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq. Sale al 3% se la superficie varia tra i 300 e i 500 mq e si ferma al 4% se la superficie utile è compresa tra 100 e 300 mq. Infine, arriva al 5% in corrispondenza di una superficie utile inferiore a 100 mq.
Al fine del computo della superficie utile, bisogna considerare la «sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo».
Inoltre, il Dl - limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 e agli immobili non sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - amplia l'elenco delle tipologie di tolleranze esecutive che, dunque, comprendono: «il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere».