Amministratore: Mandatario, lavoratore o cos'altro?

Italo Basile
2025-04-23 14:00:57
Numero di risposte: 4
L’amministratore di condominio è un mandatario con rappresentanza incaricato dall’assemblea dei condòmini di curare la gestione immobiliare dell’edificio condominiale.
In virtù del rapporto contrattuale di mandato, l’amministratore è tenuto a custodire le proprietà comuni del condominio e a vigilare diligentemente affinché esse non arrechino pregiudizio a terzi o agli stessi proprietari.
La responsabilità civile è di natura contrattuale ogni qual volta il fatto denunciato, e per il quale si agisce nei confronti dell’amministratore inadempiente, ha origine dal mancato rispetto degli obblighi riconducibili al rapporto di mandato intercorrente con l’assemblea dei condòmini.
L’azione legale nei confronti del singolo condòmino moroso è una prerogativa autonoma dell’amministratore, che non ha necessità di una specifica delibera assembleare di autorizzazione ad agire nei confronti di colui che non ottempera al pagamento delle quote condominiali.

Andrea Damico
2025-04-14 15:00:21
Numero di risposte: 5
La natura giuridica dell’amministratore di condominio è assimilabile a quella del mandatario con rappresentanza e pertanto regolata dal contratto di mandato. Per quanto non espressamente disciplinato dall’articolo in commento, i rapporti tra l’amministratore e il condominio sono soggetti, in quanto compatibili, all’applicazione delle norme generali sul mandato.

Marianita Cattaneo
2025-04-14 12:52:32
Numero di risposte: 3
L’amministratore di condominio viene nominato dall’assemblea per agire, rappresentare e gestire il condominio. L’amministratore di condominio deve rispettare le regole generali dettate in materia di contratto di mandato e nello svolgimento del suo incarico deve impiegare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1710 comma 1 c.c. Le principali attribuzioni dell’amministratore sono contenute nell’art. 1130 c.c., anche se il regolamento condominiale può contenere ulteriori previsioni al riguardo. L’amministratore deve incassare le rate condominiali e pagare i fornitori utilizzando per tutti pagamenti erogati o ricevuti un apposito conto corrente intestato al condominio. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 9148/2008 hanno chiarito che il condominio è “un ente di gestione” privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini e che opera nell’interesse dei medesimi.

Cosetta Greco
2025-04-14 12:28:35
Numero di risposte: 2
Di conseguenza, il condominio è considerato un ente privo di personalità giuridica, e di conseguenza l'amministratore è qualificato come mandatario. Ciò implica l'esistenza di un rapporto di rappresentanza volontaria derivante da un mandato collettivo tra l'amministratore e i condomini. Viceversa è del condominio, in persona dell'amministratore, l'esclusiva legittimazione ad agire in giudizio o impugnare la sentenza quando in gioco vi siano interessi solo comuni, indifferenziati, attinenti non a diritti sui beni, bensì alla loro gestione.

Erminio Bellini
2025-04-14 12:23:15
Numero di risposte: 6
L’amministratore di condominio è quella figura professionale che si occupa della amministrazione e gestione di uno stabile ed è incaricato di dare esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale. L’amministratore ha in sé il conferimento del mandato di rappresentanza dei condomini. Cioè in base all’art. 1703 c.c. è obbligato a compiere atti di natura giuridica per conto dei condomini. Le mansioni dell’amministratore sono di natura esclusivamente esecutiva, infatti spetta a lui l’attuazione delle delibere, e di natura amministrativa con l’esecuzione degli adempimenti fiscali e tributari.

Mauro Mariani
2025-04-14 12:15:06
Numero di risposte: 4
Ciò in quanto la prestazione esercitata dalla società avviene nell’ambito di un rapporto di mandato di rappresentanza che per espressa previsione normativa non è riconducibile ad un contratto di appalto di opere o servizi. Infatti, il contratto di mandato di cui all’art. 1703 C.C. si contraddistingue per il compimento di atti giuridici, a differenza del contratto d’opera, di cui all’art. 2222 C.C., che ha invece per oggetto lo svolgimento di un’attività materiale.
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