Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura è stato esteso a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 settembre 2024.
Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 50.000 euro.
In base all'art. 5, comma 11, del decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 settembre 2024, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.