Come ottenere la tutela di un minore?

Mariapia Ricci
2025-08-23 01:23:53
Numero di risposte
: 16
Per ottenere la tutela di un minore è necessario candidarsi a divenire tutore volontario.
Bisogna aver compiuto 25 anni, avere un’adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana, se stranieri, oltre a un permesso di soggiorno se non cittadini Ue, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
Non devono ricorrere le condizioni ostative previste dall’articolo 350 del codice civile.
Per iniziare il percorso per divenire tutore volontario è necessario rispondere al bando di formazione e selezione per tutori volontari del Garante della propria Regione o Provincia autonoma.
Dopo aver seguito il corso di formazione e aver confermato la propria disponibilità, gli aspiranti tutori volontari saranno inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale per i minorenni territorialmente competente che procederà alla nomina come tutore volontario.

Eliziario Pellegrino
2025-08-13 22:35:56
Numero di risposte
: 14
La nomina di un tutore a favore di un minore si rende necessaria quando entrambi i genitori sono deceduti o non possono esercitare la potestà genitoriale. Il tutore legale è una persona nominata dal giudice tutelare che assume la responsabilità della cura della persona e della gestione dei beni di un minore in caso di morte o incapacità dei genitori. La nomina del tutore è necessaria in diverse circostanze, tra cui: Decesso di entrambi i genitori; Incapacità dei genitori a causa di malattia o infortunio; Situazioni in cui i genitori non possono prendersi cura dei figli per motivi legali. La scelta del tutore deve essere basata su criteri di fiducia, competenza e disponibilità. È consigliabile scegliere una persona che conosca bene il minore e che sia in grado di offrire stabilità e supporto. Inoltre, è fondamentale che il tutore prescelto sia disposto ad assumersi questa responsabilità e che abbia le capacità necessarie per farlo. Rivolgersi a un Notaio può fare la differenza nella gestione di questo processo, assicurando che tutte le procedure siano seguite correttamente e che i minori ricevano la tutela di cui hanno bisogno.

Nadia Lombardi
2025-08-11 17:38:27
Numero di risposte
: 23
Il minore può avere un tutore quando i suoi genitori non possono o non sono in grado di aver cura e di esercitare la vigilanza su di lui, nonché di amministrare i suoi beni. In particolare, i casi in cui si procede a nominare un tutore ricorrono quando il minore: sia orfano di entrambi i genitori sia figlio di ignoti sia stato dichiarato adottabile ed è in attesa di essere adottato abbia genitori ai quali è stata tolta la potestà genitoriale o è stata sospesa in seguito a condanna penale abbia genitori lontani o latitanti e quindi non in grado di svolgere la potestà genitoriale. Il tutore è nominato con decreto dal Giudice Tutelare del Tribunale del Circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Il Giudice Tutelare sovrintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. La designazione del tutore può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca tale designazione, ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra altri prossimi parenti. Il Giudice tutelare, prima di procedere alla nomina del Tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di sedici anni.

Sabino Marino
2025-08-02 19:03:42
Numero di risposte
: 14
Per ottenere la tutela di un minore, è necessario diventare tutore volontario, ciò significa rispondere ad un bando di formazione e selezione per tutori volontari pubblicato dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della propria Regione o Provincia autonoma.
È obbligatorio seguire un corso di formazione e confermare la propria disponibilità ad essere nominati dal tribunale per i minorenni.
Successivamente, gli aspiranti saranno inseriti nell’elenco istituito presso lo stesso tribunale per i minorenni che procederà con la nomina.
I requisiti necessari per candidarsi sono: aver compiuto 25 anni di età, avere una comprovata conoscenza della lingua italiana, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, avere un permesso di soggiorno qualora non si fosse cittadini UE, non devono ricorrere le condizioni ostative previste dall’articolo 350 c.c.
Le attività richieste ad un tutore volontario sono molteplici, tra queste: presentazione della richiesta di soggiorno per minore età, presentazione della eventuale richiesta di protezione internazionale, dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio.
Inoltre, il tutore ha diritto ad un rimborso per le spese di viaggio sostenute per gli adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria e ad un'equa indennità, da richiedersi alla cessazione dell’ufficio, quando le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.
La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato.

Chiara Bruno
2025-07-21 17:50:19
Numero di risposte
: 17
La segnalazione al giudice Tutelare può essere effettuata dai parenti del minore, dal Comune, ovvero dall'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che ha lasciato figli in età minore.
È necessario avere la segnalazione da parte di un familiare o del Comune.
Nel caso si tratti di un minore straniero occorre la segnalazione da parte del Servizio Sociale o della Comunità che ospita il minore.
La procedura si apre con la nomina, da parte del Tribunale, di un Tutore, al quale è attribuita la cura della persona e il potere di amministrarne i beni.
L'apertura della tutela a favore del minorenne è obbligatoria quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la potestà genitoriale.
Il servizio è finalizzato a tutelare i soggetti minori privi di patria potestà.
L’istituto si apre se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà.

Alessandra Mazza
2025-07-21 15:20:35
Numero di risposte
: 20
Deve essere presentato ricorso in carta libera presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del minore, allegando: il certificato di residenza; l’estratto dell’atto di nascita; lo stato di famiglia; eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera).
Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità.
Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice.
Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato davanti al Giudice Tutelare il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni (immobili, mobili, crediti e debiti) del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni.
Hanno l’obbligo di informare il Giudice Tutelare (comunicando anche i propri recapiti per poter essere contattati) per l’apertura della tutela: l’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore oppure la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti; il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o protutore; i parenti entro il 3° grado; la persona designata quale tutore o protutore.
L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito.
Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità.
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