L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
È riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 - pdf, comma 1, Tuir i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 - pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5% i fabbricati e le costruzioni i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 - pdf.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge 232/2016.
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, l’accesso al bonus è subordinato alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito.
In ogni caso, non essendo previsto un termine perentorio a pena di decadenza, l’eventuale comunicazione preventiva dimenticata può essere trasmessa senza dover ricorrere all'istituto della remissione in bonis, seguita dalla comunicazione aggiornata a consuntivo.
Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, bisogna trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.