Per i reati consumati dal momento della consumazione del reato stesso, ovvero sia dal momento in cui il reato è portato a definitivo compimento. Per i reati tentati, ovvero sia quelli che, per cause indipendenti dalla volontà del colpevole, non sono stati portati a compimento, dal momento in cui è cessata l’attività del reo ossia dal momento in cui questi ha posto in essere l’ultima attività esecutiva del reato programmato.
Per i reati permanenti, ovvero sia quelli i cui effetti antigiuridici perdurano nel tempo anche successivamente alla commissione del reato, il termine di prescrizione decorrerà dalla cessazione della permanenza. In altre parole dal momento in cui il colpevole interrompe la condotta commissiva del reato, facendo cessare gli effetti antigiuridici del reato commesso.
Nei casi in cui la punibilità di un reato dipenda dall’avverarsi di una condizione il termine di prescrizione del reato inizierà a decorrere dal momento in cui la condizione sia venuta ad esistenza. Al contrario, nei casi di reati punibili a querela o richiesta, il termine di prescrizione decorrerà – in maniera ordinaria – dal momento in cui il reato è stato commesso (salvo ovviamente i casi di reato tentato o permanente), non essendo rilevante a tal fine il momento in cui sia stata esercitata la condizione di procedibilità.